Sentenza n. 2874/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Palermo sull’istanza di accesso ai progetti, ai titoli edilizi e alle autorizzazioni della Soprintendenza relativi a interventi su un rudere monumentale adiacente all’immobile del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (usufruttuario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, usufruttuario e residente in un immobile vicino a un rudere cinquecentesco vincolato, di proprietà della controinteressata, ha chiesto al Comune e alla Soprintendenza di visionare ed estrarre copia del progetto, dei titoli edilizi, delle autorizzazioni della Soprintendenza e degli atti presupposti o consequenziali relativi alle opere annunciate da un cartello pubblicitario e all’area recintata. La Soprintendenza ha comunicato di non aver rinvenuto documenti nel proprio archivio; il Comune non ha risposto. Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990 e ha chiesto un ordine di esibizione. La società proprietaria, costituitasi quale controinteressata, ha chiesto il rigetto; l’Assessorato regionale si è costituito con atto di pura forma.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto evidente l’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente, in ragione della titolarità dell’usufrutto su un immobile limitrofo a quello interessato dagli atti edilizi richiesti. La vicinitas qualifica l’interesse all’accesso, che non è assimilabile a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. Il silenzio del Comune è quindi annullato e il Comune è condannato a consentire l’accesso ai documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Le spese sono poste a carico del Comune, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori; sono compensate negli altri rapporti tra le parti, poiché la società controinteressata non si è opposta all’accesso.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, l. 241/1990
Nel vigente ordinamento, l’accesso agli atti costituisce “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, l. 241/90), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis, l. 241/90).
L’accesso documentale è principio generale dell’attività amministrativa, funzionale alla partecipazione, all’imparzialità e alla trasparenza.
art. 22, comma 3, l. 241/1990
Tale regola generale non trova applicazione solo in alcune ipotesi espressamente contemplate dalla legge: “Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6” (art. 22, comma 3, l. 241/90).
La regola è l’accessibilità dei documenti amministrativi, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
art. 24 l. 241/1990
L’art. 24 l. 241/90, rubricato “Esclusione dal diritto d’accesso” espressamente individua talune ipotesi derogatorie rispetto alla generale disciplina in tema di accesso (es.: segreto di Stato ovvero altre ipotesi di segreto previste ex lege, documenti prodromici ad atti normativi, di pianificazione o di regolazione, o afferenti a procedimenti tributari) ovvero demanda alla normazione secondaria la individuazione di categorie di documenti in cui l’interesse alla conoscenza recede in favore di interessi reputati di rango superiore ovvero di carattere preminente (difesa nazionale, politica monetaria, sovranità nazionale, prevenzione repressione della criminalità, riservatezza).
Le limitazioni all’accesso operano nei casi individuati dalla legge o dalla normazione secondaria nei limiti della delega, in presenza di interessi prevalenti.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
In ogni caso, anche le ipotesi in cui viene generalmente escluso il diritto di accesso soffrono, a loro volta, di un caso eccettuativo avente natura per così dire residuale: il diritto di difesa. L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Anche nei casi di esclusione dall’accesso deve essere garantita la conoscenza dei documenti necessaria per curare o difendere interessi giuridici.
art. 22 l. 241/1990
Invero, sotto il profilo della legittimazione, la vicinitas fa sì che debba riconoscersi la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata (nesso strumentale) ai documenti dei quali è stato chiesto l’accesso (art. 22 l. 241/90).
La vicinitas rispetto a nuove opere fonda la legittimazione all’accesso agli atti edilizi quando la richiesta è diretta a verificare il rispetto delle previsioni urbanistiche e sussiste un collegamento strumentale tra la situazione tutelata e i documenti richiesti.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
L’istanza deve essere accolta, con annullamento del tacito diniego impugnato e conseguente ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.
In seguito all’accoglimento dell’impugnazione del silenzio-diniego, il giudice ordina all’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti entro il termine stabilito.
Massime di principio
- Il proprietario o titolare di un diritto reale su un immobile limitrofo a quello interessato da nuove opere ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti edilizi quando intende verificare il rispetto delle previsioni urbanistiche; la vicinitas esclude che la richiesta sia, per ciò solo, un controllo generalizzato dell’azione amministrativa.
- L’accesso documentale è la regola generale; le esclusioni sono tassative e, anche quando ricorrono, non possono precludere la conoscenza dei documenti necessaria per curare o difendere interessi giuridici.
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