Sentenza n. 2159/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 20.11.2025, pubblicato in data 19.12.2025, redatto per l’anno scolastico 2025-2026 dall’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce), con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danni subiti dal minore per effetto della mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno nella misura necessaria alla sua effettiva integrazione scolastica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato relativo all’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui assegna al minore un numero di ore di sostegno inferiore all’intero orario scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il PEI redatto per l’anno scolastico 2025/2026, che indicava inizialmente 18 ore di sostegno su 30 ore settimanali di frequenza e, secondo la ricostruzione della sentenza, fissava comunque in 23 ore la misura di sostegno fruibile. Sono stati dedotti la violazione del diritto all’inclusione scolastica e delle disposizioni in materia di sostegno agli alunni con disabilità, nonché l’illegittimità della mancata assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario curriculare. Il PEI e la relazione dell’istituto riconoscevano la necessità di una presenza costante dell’adulto di riferimento, di continue sollecitazioni, mediazioni e supporto diretto, evidenziando criticità nei periodi non coperti e un elevato fabbisogno di sostegno. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla copertura integrale dell’orario, la condanna dell’amministrazione all’assegnazione delle ore necessarie e il risarcimento dei danni. La sentenza ravvisa anche la mancata prova della tempestiva richiesta, da parte del dirigente scolastico, di posti di sostegno in deroga all’organico di diritto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto il PEI intrinsecamente illogico e contraddittorio, perché da un lato riconosceva la necessità di un supporto continuativo e dall’altro assegnava un numero di ore inferiore all’orario effettivo di frequenza, senza adeguata motivazione individualizzata. Il diritto al sostegno scolastico è stato qualificato come diritto costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato: carenze di organico o risorse non possono giustificare la riduzione delle ore quando il fabbisogno individuale richieda la copertura integrale. Il Collegio ha precisato che non esiste un automatismo assoluto tra disabilità grave o sostegno intensivo e rapporto 1:1 per l’intero orario; tuttavia, una riduzione rispetto alle esigenze risultanti dal PEI e dal GLO è legittima soltanto se sorretta da una specifica, coerente e responsabile motivazione. Nel caso concreto tale motivazione mancava e l’amministrazione non aveva dimostrato di aver tempestivamente richiesto i posti in deroga necessari. Il TAR ha quindi annullato il PEI nella parte lesiva, accertato il diritto del minore all’assistenza mediante insegnante di sostegno per l’intero orario curriculare e condannato l’amministrazione all’assegnazione delle relative ore. Ha ordinato l’esecuzione entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di inottemperanza. La domanda risarcitoria non risulta accolta nel dispositivo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
Il diritto alle prestazioni è riconosciuto in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo; quando la compromissione riduce l’autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno è intensivo.
La disabilità grave o il sostegno intensivo impongono una valutazione concreta delle esigenze dell’alunno e fondano il diritto alle prestazioni necessarie all’inclusione, senza automatismi meramente formali ma anche senza possibilità di riduzione immotivata del sostegno.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Sono posti a tutela dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e dell’impiego di docenti specializzati di sostegno.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI deve individuare, sulla base delle esigenze individuali, gli obiettivi, gli interventi e la proposta delle risorse di sostegno, con motivazione coerente con la documentazione e con il progetto educativo personalizzato.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l’ufficio scolastico regionale assegna le risorse.
La richiesta tempestiva dei posti di sostegno, anche in deroga all’organico di diritto, costituisce passaggio necessario quando le esigenze dell’alunno non siano soddisfacibili con le risorse ordinarie.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di adottare le misure necessarie ad assicurare l’effettività della tutela, imponendo all’amministrazione gli adempimenti e i termini per l’esecuzione della sentenza.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 40, comma 1, l. 449/1997
Costituisce, secondo la sentenza, la base normativa per l’istituzione di posti di sostegno in deroga secondo le effettive esigenze.
art. 1, comma 605, lett. b), l. 296/2006
È richiamato quale fondamento dell’adeguamento dell’organico di sostegno alle situazioni di fatto.
art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017
Consente l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per realizzare le misure previste dal PEI.
art. 3, comma 1, d.lgs. 62/2024
Ha modificato la disciplina dell’art. 3 della l. 104/1992, sostituendo la terminologia riferita alla persona handicappata con quella della persona con disabilità avente diritto ai sostegni.
decreto interministeriale n. 153/2023
Le Linee Guida allegate precisano che le ore di sostegno sono funzionali al progetto educativo individualizzato, devono essere motivate sulla base dei bisogni documentati e non possono essere utilizzate genericamente per altri alunni o per esigenze organizzative della scuola.
Corte costituzionale, sentenza n. 80/2010
È richiamata per affermare la possibilità di derogare ai limiti ordinari dell’organico al fine di garantire il sostegno necessario in relazione al concreto grado di disabilità.
Corte costituzionale, sentenza n. 275/2016
È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.
Il diritto all’inclusione scolastica non può essere sacrificato per esigenze di equilibrio finanziario.
Massime di principio
- Il Piano Educativo Individualizzato è illegittimo quando riconosce la necessità di un supporto continuativo e, senza motivazione individualizzata, assegna un numero di ore di sostegno inferiore all’orario scolastico effettivamente frequentato dall’alunno con disabilità.
- Il diritto alle misure di sostegno scolastico necessarie all’inclusione è costituzionalmente garantito e non può essere limitato per mere carenze finanziarie, organizzative o di organico; l’amministrazione deve attivare, ove necessario, il sistema dei posti di sostegno in deroga.
- La gravità della disabilità o la qualificazione del sostegno come intensivo non determina automaticamente la copertura integrale dell’orario scolastico con rapporto 1:1, ma ogni riduzione rispetto al fabbisogno individuale risultante dal PEI e dal GLO deve essere specificamente, coerentemente e responsabilmente motivata.
- Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno concreto di sostegno e richiedere agli uffici scolastici le risorse, anche in deroga all’organico di diritto, quando quelle ordinarie non siano sufficienti a garantire l’attuazione del PEI.
- Le ore di sostegno sono assegnate alla classe ma sono funzionali al progetto educativo personalizzato dell’alunno titolare del PEI e non possono essere impiegate genericamente per altri alunni, per esigenze indistinte della classe o per sostituire docenti assenti.
- In caso di mancata esecuzione dell’ordine di assegnare le ore di sostegno necessarie, il giudice amministrativo può fissare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per assicurare l’effettività della tutela.
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