Sentenza n. 2118/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1251/2025, depositata e resa pubblica il 17.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, su r.g. 13545/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta docente per le annualità indicate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1251/2025, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta docente. Ha dedotto che la sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva, che era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve concretamente attribuire alla destinataria l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato l'avvenuta notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e insediamento su istanza della ricorrente. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione
Il decorso del termine dilatorio consente di procedere all'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
corrispondere alla ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto essa è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- Una sentenza civile passata in giudicato, anche quando pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione dal giudice ordinario, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e obbliga l'Amministrazione a conseguire concretamente l'utilità riconosciuta al privato; la relativa esecuzione può essere perseguita mediante il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza, della sua notificazione in forma esecutiva, del decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione e dell'assenza di adempimento giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a insediarsi, su istanza dell'interessato, qualora l'Amministrazione non adempia entro il termine fissato.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della pronuncia fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.
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