Cassazione Penale, Ordinanza n. 20800/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che aveva accolto la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale. Con l'unico motivo contesta la qualificazione giuridica del fatto e l'esclusione di cause di non punibilità, ma il ricorso è ritenuto generico perché non indica quale sarebbe la corretta qualificazione giuridica alternativa né specifica quale causa di cui all'art. 129 c.p.p. dovrebbe essere applicata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
richiamato come base del concordato in appello su cui si fondava la sentenza impugnata
art. 129 c.p.p.
evocato come riferimento alle cause di non punibilità che il ricorrente avrebbe dovuto specificare, ma che non sono indicate in modo puntuale
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve indicare in modo specifico la qualificazione alternativa ritenuta corretta, altrimenti il motivo è generico.
- La deduzione dell'esclusione di cause di non punibilità non può essere formulata in termini apodittici: occorre indicare quale causa di non punibilità tra quelle astrattamente rilevanti debba operare nel caso concreto.
- La genericità del motivo di ricorso può giustificare la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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