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Sentenza

Sentenza n. 279/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 9 ottobre 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi su un'articolata istanza di accesso avente a oggetto il fascicolo sanitario relativo alla profilassi vaccinale anti Sars-Cov-2 e, per la parte non evasa, la disciplina generale e organizzativa adottata per la somministrazione dei vaccini. Ha chiesto l'ostensione degli atti e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Ha dedotto, con unico motivo, la violazione degli artt. 22-26 della l. 241/1990, dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e all'art. 3 della l. 241/1990, del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost. e, più in generale, la violazione di legge. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha prodotto parte degli atti richiesti e fornito chiarimenti; la ricorrente ha quindi limitato la domanda ai punti A10, A11, A12, A13, A14, B1 e B2, sostenendo la permanenza dell'interesse all'accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudizio riguardava la parte dell'istanza non riscontrata, sostanzialmente relativa alla disciplina generale e organizzativa delle modalità di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2. Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato una posizione giuridica soggettiva differenziata né specificato un interesse all'accesso diretto, concreto e attuale rispetto ai documenti ancora richiesti. Il richiamo alla possibile presentazione di una domanda ai sensi della l. 10/1992 e alla eventuale proposizione di azioni legali, tra cui quella prevista dall'art. 7 della l. 24/2017, è stato giudicato generico e non idoneo a illustrare l'interesse specifico all'ostensione. In ragione dell'ampiezza della richiesta, il TAR ha ravvisato anche un surrettizio tentativo di controllo generalizzato sull'attività amministrativa, non consentito dalla disciplina dell'accesso. Ha inoltre valorizzato il fatto che l'amministrazione aveva fornito ulteriori chiarimenti secondo correttezza e leale collaborazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • artt. 22-26 l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata; non consente richieste prive di adeguata specificazione o dirette a un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.

  • art. 24 Cost.

    Il richiamo generico alla futura valutazione o proposizione di azioni giudiziarie non è sufficiente, da solo, a dimostrare l'interesse specifico all'accesso ai documenti richiesti.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento non superano la necessità di dimostrare i presupposti soggettivi e oggettivi dell'accesso.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione e i principi generali dell'azione amministrativa non legittimano un'istanza di accesso formulata senza specificare l'interesse concreto alla conoscenza degli atti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti, ai fini del contraddittorio, possibili profili di inammissibilità rilevabili in decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata applicata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata a tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte interessata, giustificando l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'accesso documentale è ammissibile solo quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e adeguatamente riferito ai documenti richiesti.
  • Il richiamo generico alla possibile proposizione di future domande amministrative o azioni giudiziarie non dimostra, di per sé, l'interesse specifico all'accesso, se non vengono indicati la situazione giuridica da tutelare e il nesso concreto tra tale situazione e i documenti richiesti.
  • Una richiesta ampia e non puntualmente giustificata, volta sostanzialmente a verificare in via generale l'andamento dell'azione amministrativa, integra un controllo generalizzato non consentito dalla disciplina dell'accesso documentale.
  • La produzione parziale di documenti e la fornitura di chiarimenti da parte dell'amministrazione possono essere valutate dal giudice, insieme alla concreta formulazione della domanda, per delimitare l'oggetto residuo della controversia e verificare la sussistenza dell'interesse all'accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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