Cassazione Penale, Ordinanza n. 32457/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale. La Corte ha rilevato che il motivo era del tutto generico, perché si limitava a enunciazioni apodittiche senza indicare quali elementi di fatto o quali argomenti decisivi fossero stati trascurati dal giudice di merito e avrebbero potuto condurre a una decisione diversa e favorevole all'imputato.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione in modo meramente assertivo e generico, senza indicare specificamente gli elementi fattuali o logici che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare.
- Il controllo di legittimità non può essere sollecitato con doglianze apodittiche: il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare in modo puntuale perché essa sarebbe viziata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause ostative non evidenziate nel provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
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