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Sentenza

Sentenza del 16/08/2019 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Asti

Cartella di pagamento Irpef - Calcolo degli interessi eperiodi di calcolo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la cartella debba necessariamente riportare il dettaglio dei tassi di interesse e dei periodi di calcolo. In presenza di interessi e sovratasse collegati a somme dichiarate e non pagate, l'obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante il semplice richiamo alla dichiarazione fiscale, poiché il contribuente è ritenuto già in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la cartella esattoriale fosse carente di motivazione perché non indicava analiticamente il tasso applicato, il periodo di maturazione degli interessi e le modalità di calcolo degli interessi e delle sovratasse per ritardato o omesso pagamento dell'Irpef. La Corte ha ritenuto, invece, che tali elementi fossero ricavabili da dati normativi e cronologici oggettivi: il tasso è determinato da un provvedimento generale, mentre il periodo di calcolo decorre dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e termina alla data di consegna dei ruoli.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, articoli 12 e 25

    Le disposizioni, in materia di formazione e notificazione della cartella di pagamento, sono state interpretate nel senso che l'obbligo di motivazione non impone sempre l'esposizione analitica del calcolo degli interessi, quando i relativi criteri risultino determinabili sulla base della legge e dei dati della dichiarazione.

  • Provvedimenti generali di determinazione del tasso degli interessi

    Il tasso applicabile è considerato noto e conoscibile perché stabilito mediante atti normativi o provvedimenti generali, senza necessità che venga nuovamente trascritto nella cartella.

  • Cass. civ., Sez. tributaria, sentenza n. 26671 del 18 dicembre 2009

    Nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovratasse per ritardato o omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.

    Il richiamo alla dichiarazione fiscale può essere sufficiente a motivare la richiesta di interessi e sovratasse, quando la pretesa deriva da importi dichiarati e non versati.

  • Cass. civ., Sez. tributaria, sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011

    L'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.

    La cartella non deve necessariamente contenere il dettaglio matematico degli interessi se il contribuente può ricostruirne il calcolo attraverso la dichiarazione, le scadenze applicabili, il termine finale e i tassi fissati in via generale.

Massime di principio

  • Quando una cartella richiede interessi su imposte dichiarate ma non pagate, la mancata indicazione dettagliata del tasso e del periodo di calcolo non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto.
  • La motivazione può essere ritenuta sufficiente se il tasso è stabilito da fonti generali e le date iniziale e finale del calcolo sono ricavabili da scadenze e dati oggettivi.
  • Il semplice richiamo alla dichiarazione fiscale può bastare quando da essa risultano il tributo dovuto e il mancato o tardivo pagamento.
  • La cartella deve comunque consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di verificare il calcolo; se mancano anche i dati essenziali per ricostruirlo, la contestazione per difetto di motivazione può assumere maggiore rilevanza.
  • Il principio riguarda principalmente interessi e sovratasse collegati a obbligazioni fiscali già conoscibili e non esclude che siano necessarie indicazioni più dettagliate per voci diverse, calcoli complessi o pretese non desumibili dalla dichiarazione.

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