Cassazione Penale, Ordinanza n. 35084/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure miravano a ottenere una non consentita diversa ricostruzione in fatto e non intaccavano la valutazione probatoria concorde dei giudici di merito, posta a fondamento della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dato atto delle conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non specifica ulteriori statuizioni pecuniarie.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, nato ad Anduria il 7 maggio 1979, ha impugnato per cassazione la sentenza del 9 dicembre 2025 della Corte d’appello, sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Le censure proponevano una ricostruzione alternativa dei fatti e contestavano la valutazione probatoria dei giudici di merito. La Corte ha ritenuto che non fossero dedotti vizi idonei a infirmare la valutazione, puntuale e lineare, compiuta conformemente nei due gradi di merito.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
coerentemente e correttamente posta a fondamento della ritenuta responsabilità per la condotta dio resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente
La norma è indicata come titolo di responsabilità per la condotta di resistenza ritenuta provata dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione dei fatti mediante censure che si limitino a contrapporre una lettura alternativa a quella dei giudici di merito, quando la valutazione probatoria di questi ultimi sia puntuale, lineare e conforme nei due gradi.
- È inammissibile il ricorso che non individua elementi idonei a infirmare la valutazione probatoria posta a fondamento della responsabilità e si risolve nella richiesta di rivalutazione del fatto.
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