Ordinanza n. 1590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, deducendo diversi profili a sostegno delle censure già rivolte dinanzi al TAR contro il provvedimento amministrativo impugnato. Nell’istanza cautelare ha rappresentato un pregiudizio derivante dalla perdita irreversibile di commesse e autorizzazioni in corso. Il testo non specifica il contenuto puntuale dei motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo, né identifica espressamente tale provvedimento; dal riferimento alla prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’economia e nella fruizione di risorse pubbliche emerge tuttavia che la controversia si colloca nell’ambito delle misure antimafia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che i diversi profili dedotti a sostegno del provvedimento impugnato dinanzi al TAR richiedessero l’approfondimento proprio della fase di merito, senza quindi definire in via sommaria la fondatezza delle censure. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio allegato, pur consistente nella perdita di commesse e autorizzazioni e pur potendo comportare un ingente danno economico, non è stato neppure prospettato o provato come idoneo a mettere a rischio l’esistenza dell’impresa o la prosecuzione della sua attività; pertanto non è stato ritenuto grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha inoltre attribuito prevalenza alle esigenze pubblicistiche di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’economia e nell’utilizzo di risorse pubbliche, considerando recessive le esigenze imprenditoriali dell’appellante nella fase cautelare. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare; la domanda di sospensione della sentenza di primo grado è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dei presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la perdita di commesse, autorizzazioni o rapporti contrattuali, anche se suscettibile di arrecare un ingente pregiudizio economico, non integra di per sé un danno grave e irreparabile: occorre allegare e provare che il pregiudizio sia idoneo a compromettere l’esistenza dell’impresa o la prosecuzione della sua attività.
- Nel bilanciamento cautelare, le esigenze pubblicistiche di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’economia e nella gestione o fruizione di risorse pubbliche possono prevalere sulle esigenze economiche dell’impresa destinataria della misura, rendendo recessivo l’interesse imprenditoriale nella fase di cognizione sommaria.
- Quando le censure dedotte contro il provvedimento amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può riservarne la valutazione alla fase di merito e respingere la domanda cautelare ove manchi comunque un periculum in mora grave e irreparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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