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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25313/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società, in proprio e quale mandataria di una società veicolo titolare del credito, aveva promosso espropriazione immobiliare contro il debitore diretto e contro la terza proprietaria del bene ipotecato, ai sensi dell'art. 602 c.p.c. Nel corso della distribuzione del ricavato il giudice dell'esecuzione aveva approvato il progetto distributivo degradando il credito da ipotecario di primo grado a ipotecario di secondo grado, ritenendo tardiva la rinnovazione dell'ipoteca oltre il ventennio di cui all'art. 2847 c.c. La creditrice aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex artt. 512 e 617 c.p.c., sostenendo: 1) che nel giudizio di opposizione e nella controversia distributiva fosse litisconsorte necessario anche il debitore originario, rimasto invece estraneo al giudizio di merito; 2) che la rinnovazione dell'ipoteca fondiaria fosse consentita "in ogni tempo" in forza dell'art. 4, comma 3, d.P.R. 7/1976, con efficacia ultrattiva; 3) che, comunque, nella procedura esecutiva la scadenza del termine ventennale non potesse incidere sulla graduazione del credito, perché il pignoramento cristallizzerebbe la situazione rilevante tra i creditori e l'art. 2916 c.c. impedirebbe mutamenti successivi. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la ricorrente ha chiesto cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato, qualificato come litisconsorte necessario nella controversia distributiva relativa all'espropriazione contro il terzo proprietario. I secondi e terzi motivi, concernenti la permanenza o meno dell'efficacia dell'ipoteca fondiaria non rinnovata entro il ventennio e il rapporto tra artt. 2847 e 2916 c.c. nel processo esecutivo, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    costituisce il rimedio impiegato per contestare atti del processo esecutivo, qui utilizzato per censurare l'ordinanza di approvazione del progetto distributivo.

  • art. 512 c.p.c.

    disciplina la controversia distributiva nell'esecuzione forzata; la Corte richiama la necessità del contraddittorio di tutti i soggetti incisi dalla distribuzione.

  • art. 602 c.p.c.

    regola l'espropriazione contro il terzo proprietario del bene ipotecato; in tale procedimento il debitore originario resta soggetto necessario nelle controversie che incidono sull'accertamento del credito e della sua graduazione.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla partecipazione al contraddittorio e sul diritto di difesa.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato a fondamento della dedotta nullità per pretermissione del litisconsorte necessario.

  • art. 2847 c.c.

    norma sulla rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria entro vent'anni; la ricorrente ne sosteneva la non operatività in sede esecutiva, ma la Corte non ha deciso nel merito perché il motivo è stato assorbito.

  • art. 2916 c.c.

    invocato per sostenere che la trascrizione del pignoramento cristallizzi la situazione dei creditori; anche su questo profilo la Corte non è entrata nel merito.

  • art. 19 r.d. 16 luglio 1905, n. 646

    norma richiamata nel secondo motivo in materia di ipoteca fondiaria; il suo contenuto non viene esaminato nel decisum.

  • art. 4, comma 3, d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7

    richiamato quale base della tesi della rinnovazione dell'ipoteca 'in ogni tempo'.

  • art. 161, comma 6, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'ipoteca e del credito fondiario.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    la Corte richiama il potere di rilevare d'ufficio il difetto di integrazione del contraddittorio e disporre il rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza resa nella controversia distributiva.

Massime di principio

  • Nelle controversie distributive relative all'espropriazione immobiliare contro il terzo proprietario, il debitore esecutato è litisconsorte necessario, perché l'accertamento sulla ricorrenza e sulla portata dell'azione esecutiva nei suoi confronti produce effetti immediati e diretti anche nella fase distributiva.
  • La mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario determina nullità della sentenza e impone alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, con cassazione e rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio.
  • Quando un motivo di ricorso fonda la decisione su un vizio processuale assorbente, gli ulteriori motivi di merito restano assorbiti e non vengono esaminati.
  • In sede di esecuzione forzata, la questione dell'incidenza della scadenza del termine ventennale di iscrizione ipotecaria sulla graduazione del credito non viene scrutinata se la decisione è cassata per difetto di contraddittorio; la ratio decidendi resta limitata al litisconsorzio necessario.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveCompetenzaProve
RamiEsecuzioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiLitisconsorzio necessario

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