Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 913/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 10.12.2024, n. 366.

Giustizia amministrativa202501247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 10 dicembre 2024, n. 366, nonostante la precedente sentenza di ottemperanza del TAR e la nomina di un commissario ad acta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso una nuova fase di esecuzione del giudicato, deducendo che il Ministero non aveva ottemperato alla sentenza del Tribunale di Savona entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della precedente sentenza del TAR Liguria n. 49/2026. Anche il commissario ad acta originariamente nominato dal TAR, individuato nel Direttore della Direzione generale competente del Ministero, non aveva provveduto entro il successivo termine di 30 giorni. La ricorrente ha quindi chiesto la sostituzione del commissario ad acta. Il Ministero non ha contestato l'inadempimento, ma ha rappresentato l'opportunità di evitare la nomina del Ministro quale commissario senza facoltà di delega, richiamando il principio di separazione tra organo politico e amministrazione e possibili profili di illegittimità, inopportunità o incompatibilità.

La decisione

Il TAR ha rilevato il persistente e grave inadempimento sia dell'amministrazione sia del commissario ad acta già nominato, nonostante la precedente sentenza di ottemperanza avesse imposto l'emissione della carta del docente e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute dal giudice del lavoro, con applicazione della penalità di mora. Il collegio ha sottolineato che l'inerzia determina ulteriori esborsi pubblici, per spese legali e penalità di mora, compromette il buon andamento dell'amministrazione, ostacola l'effettività della tutela giurisdizionale e alimenta un contenzioso seriale. Ha pertanto sostituito il precedente commissario ad acta nominando il Ministro dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, imponendogli di eseguire entro 30 giorni la sentenza del Tribunale di Savona secondo le modalità stabilite dalla sentenza TAR n. 49/2026. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria, in considerazione dell'ingiustificato protrarsi dell'inadempimento e del possibile danno erariale, e ha condannato il Ministero alle spese della fase, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e c.p.a.

    penalità di mora liquidate ex art. 114, comma 4, lett. e c.p.a.

    La penalità di mora costituisce uno strumento diretto a favorire l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali; il suo mancato assolvimento aggrava l'inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 1 c.p.a.

    principio di effettività della tutela giurisdizionale

    Il persistente mancato adempimento di una decisione giudiziaria lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale e giustifica l'adozione di misure esecutive più incisive.

  • art. 97 Cost.

    buon andamento dell’Amministrazione dell’Istruzione

    L'inerzia reiterata nell'esecuzione di giudicati, soprattutto in controversie seriali dall'esito prevedibile, contrasta con il principio di buon andamento e può determinare ingiustificati esborsi pubblici.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 165/2001

    conseguimento dei fini di accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni, di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, di contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, di assicurazione della formazione e dello sviluppo professionale dei dipendenti

    L'organizzazione amministrativa deve perseguire efficienza e contenimento della spesa; l'inadempimento seriale ai giudicati, che genera ulteriori spese legali e penalità, è incompatibile con tali finalità.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato e anche il commissario ad acta originariamente nominato rimane inerte, il giudice dell'ottemperanza può sostituire il commissario con un diverso soggetto dotato di effettiva capacità di assicurare l'esecuzione, anche individuato nell'organo di vertice dell'amministrazione, riconoscendogli espressamente la facoltà di delega.
  • Il persistente inadempimento a un giudicato, aggravato dalla mancata corresponsione della penalità di mora già disposta, costituisce lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e legittima l'adozione di misure commissariali più incisive.
  • La reiterata mancata esecuzione di decisioni giudiziarie seriali, quando produce ulteriori spese legali e penalità di mora, può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in materia di possibile danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.