Sentenza n. 2528/2026 - Napoli, Sezione 9
Per l'annullamento: a) della deliberazione del Direttore Generale della ASL NA 3 sud n. 1241 del 23.12.2022, comunicata alla ricorrente a mezzo pec il 29.12.2022; b) della nota prot. 0161779 del 29.12.2022 del Direttore Responsabile del Distretto 57 e del Responsabile cure primarie dell'ASL NA 3, recante trasmissione deliberazione aziendale sub a per gli adempimenti consequenziali; c) della nota prot. 0161517 del 28.12.2022 del Direttore Responsabile del distretto 56 dell'ASL NA 3 sud, recante trasmissione deliberazione aziendale sub a) per gli adempimenti consequenziali, c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente ed in particolare delle, provvedimenti tutti che intenderebbero imporre al centro ricorrente un tetto di spesa nuovo e autonomo rispetto a quelli indicati dalla Regione Campania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione aziendale e note dell'ASL recanti l'imposizione o rideterminazione di un tetto di spesa autonomo rispetto a quello assegnato dalla Regione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL e le successive note distrettuali, sostenendo che avessero modificato in peius il tetto di struttura assegnato dalla Regione Campania con la DGR n. 215/2022. In particolare, ha dedotto l'illegittima decurtazione del budget annuale, l'assenza di un confronto dialettico con il centro e la violazione delle procedure previste dalla normativa regionale. Prima della decisione, con memoria e successiva dichiarazione resa in udienza, la ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente, depositata prima della decisione e ribadita in udienza, ha evidenziato il venir meno dell'utilità concreta della pronuncia di annullamento. Il giudice ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo può essere attivato e proseguito soltanto su iniziativa del soggetto che si assume leso; pertanto, il giudice non può decidere nel merito quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, anche in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il sopravvenuto difetto di interesse costituisce una espressa ipotesi di improcedibilità del ricorso
Il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento senza una specifica interpretazione ulteriore.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia richiesta e tale dichiarazione è ribadita in udienza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione nel merito quando il ricorrente abbia manifestato il venir meno dell'utilità concreta della pronuncia richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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