Cassazione Penale, Sentenza n. 3285/2025 del 27/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione proposto da Guido Luciani avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso del 07/03/2024, volto a introdurre nel processo la remissione di querela intervenuta in data 31/10/2024 e ritualmente accettata, con richiesta di pronunciamento sull'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso nella sola finalità di introdurre la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela intervenuta e accettata il 31/10/2024. Ha altresì condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, poste a suo carico ai sensi dell'art. 340, quarto comma, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La norma è stata applicata per dichiarare l'estinzione del reato in conseguenza della remissione della querela intervenuta e accettata; l'effetto è l'archiviazione dell'azione penale rispetto al fatto querelato.
art. 340, quarto comma, cod. proc. pen.
Richiesta normativa usata per porre a carico dell'imputato le spese processuali in Cassazione nonostante l'annullamento per estinzione del reato.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022 (Tomasello, Rv. 283584)
è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso in Cassazione può essere ammesso anche se proposto unicamente per far valere una remissione di querela sopravvenuta dopo la sentenza di merito ma entro il termine per impugnare, purché la remissione sia documentata e accettata.
Massime di principio
- Se la persona offesa remette la querela e la remissione è ritualmente accettata, il reato si estingue ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; ciò può portare all'annullamento della sentenza anche senza rinvio.
- È ammissibile proporre ricorso per Cassazione unicamente per far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza, purché sia avvenuta prima della scadenza del termine di impugnazione e sia provata in atti.
- L'estinzione del reato per remissione di querela produce effetti processuali anche successivamente alla sentenza di merito, determinando l'annullamento della stessa per sopraggiunta estinzione del diritto penale.
- La remissione di querela e la sua accettazione devono essere documentate con atti processuali (verbali, dichiarazioni) per essere efficaci in sede di impugnazione.
- Anche se il reato viene dichiarato estinto, il giudice può comunque disporre che le spese processuali siano a carico dell'imputato secondo le norme di procedura penale applicabili.
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