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Ordinanza

Ordinanza n. 176/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. dell’ordinanza n. 26 del 9 agosto 2025 (mai notificata, pubblicata all’Albo Pretorio dal 9.08.2025 al 24.08.2025 – pubblicazione n. 2025/0000755) con cui il Comune di Ravello-Comando unico di Polizia Locale Tramonti Ravello, ha riservato, nei pressi del cimitero di Atrani (sito nel Comune di Ravello), (pag. 25) “n. 3 (tre) stalli di sosta, individuati nei pressi dell’ingresso del Cimitero di Atrani (lato destro con direzione dalla SS 163 al centro di Ravello nei pressi del civico n. 53), riservati ai visitatori del cimitero negli orari di apertura. Oltre tale orario i posti saranno riservati ai cittadini dei comuni di Ravello e Scala previa esposizione del relativo contrassegno”; b. della medesima ordinanza nella parte in cui (sempre a pag. 25) ha previsto: “Dopo il civico n. 51 (lato destro con direzione dalla SS 163 al centro di Ravello oltre l'area di ingresso del cimitero di Atrani) park 3, area di sosta riservata oltre che ai veicoli dei residenti del Comune di Ravello, anche ai residenti che espongono apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Atrani” anziché gratuitamente ed ai soli residenti di Atrani; c. ove occorra, della delibera di Giunta comunale n. 22 del 3 marzo 2009, con cui il Comune di Ravello ha esteso il perimetro del proprio centro urbano ivi includendo il “tratto della ex Strada Statale 373 che va dal caposaldo Bivio Ravello, al km 0.00, al caposaldo Civita, al Km. 1,00+500”; d. di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti, ivi inclusi, ove interpretati come lesivi, i nulla osta rilasciati dalla Provincia di Salerno per la realizzazione degli stalli di sosta di cui si controverte; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI PINO ANTONELLA il 26\1\2026: a. dell’ordinanza n. 26 del 9 agosto 2025 con cui il Comune di Ravello-Comando unico di Polizia Locale Tramonti-Ravello, ha riservato, nei pressi del cimitero di Atrani (sito nel Comune di Ravello), (cfr. p. 6) “n. 3 (tre) stalli di sosta, individuati nei pressi dell’ingresso del Cimitero di Atrani (lato destro con direzione dalla SS 163 al centro di Ravello nei pressi del civico n. 53), riservati ai visitatori del cimitero negli orari di apertura. Oltre tale orario i posti saranno riservati ai cittadini dei comuni di Ravello e Scala previa esposizione del relativo contrassegno”; b. della medesima ordinanza sub a. nella parte in cui (sempre a pag. 6) ha previsto: “Dopo il civico n. 51 (lato destro con direzione dalla SS 163 al centro di Ravello oltre l’area di ingresso del cimitero di Atrani) park 3, area di sosta riservata oltre che ai veicoli dei residenti del Comune di Ravello, anche ai residenti che espongono apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Atrani” anziché ai soli residenti del Comune di Atrani; c. della delibera di Giunta comunale n. 22 del 3 marzo 2009, con cui il Comune di Ravello ha esteso il perimetro del proprio centro urbano ivi includendo il “tratto della ex Strada Statale 373 che va dal caposaldo Bivio Ravello, al km 0.00, al caposaldo Civita, al Km. 1,00+500”; d. del nulla osta reso dalla Provincia di Salerno (n. 39815) in data 18 luglio 2023, per la realizzazione di n. 5 aree da adibire a stalli di sosta all’interno del centro abitato, ove considerato lesivo e, comunque, autorizzativo degli atti sopra indicati; e. di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da COMUNE DI RAVELLO il 11\3\2026: - dell’atto n. prot. PSA 202600002643 del 12.1.2026 del Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Salerno, nella parte in cui stabilisce l’ultrattività dell’ordinanza n. 99 del 6.7.2006 della Provincia di Salerno, e soprattutto laddove afferma “la piena vigenza dell’Ordinanza n. 99/20206 per la parte attinente le caratteristiche strutturali e geometriche della strada, ovvero concernenti l’istituzione di stalli di sosta ed aree di parcheggio dal Km 0+800 al Km 1+040 della SR n. 373 lato dx direzione Ravello, stalli di sosta tuttora nella disponibilità dei veicoli muniti di contrassegno ‘residente’ rilasciato dal Comune di Atrani, coerentemente alla nota di questo settore viabilità prot. 55887 del 08/05/2024” e diffida il “Comune di Ravello per il ripristino degli stalli di sosta con strisce gialle dal Km 0+800 al Km 1+040 della SR n. 373 in Comune di Ravello, lato dx, riservati ai residenti di Atrani, come già intimato con nota prot. 55887 del 08/05/2024”; -di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, ove occorra e se ancora esistente, e sempre nella parte lesiva, degli atti prot. 19250 del 31.7.2014 e 55887 del 08/05/2024 della Provincia di Salerno, nonché, sempre per la parte di interesse, dell’atto n. 14078 del 9.2.2026, di conferma dell’atto n. 2643 del 12.1.2026.

Giustizia amministrativa202501726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale n. 26 del 9 agosto 2025 sulla riserva di stalli di sosta presso il cimitero di Atrani e sulla riserva di ulteriori aree ai residenti di Ravello e ai titolari di autorizzazione del Comune di Atrani

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (residenti e utenti della strada)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza n. 26 del 9 agosto 2025 del Comune di Ravello-Comando unico di Polizia Locale Tramonti-Ravello, nella parte in cui riservava tre stalli presso l'ingresso del cimitero di Atrani ai visitatori durante gli orari di apertura e, al di fuori di tali orari, ai cittadini dei Comuni di Ravello e Scala muniti di contrassegno, nonché nella parte in cui riservava un'ulteriore area di sosta ai veicoli dei residenti di Ravello e ai residenti muniti di autorizzazione rilasciata dal Comune di Atrani. Sono stati altresì impugnati, ove lesivi, la delibera della Giunta comunale di Ravello n. 22 del 3 marzo 2009, il nulla osta della Provincia di Salerno n. 39815 del 18 luglio 2023 e gli atti presupposti e consequenziali. Con motivi aggiunti sono stati riproposti e ampliati gli attacchi contro l'ordinanza, la delibera comunale e il nulla osta provinciale. Il Comune di Ravello ha proposto ricorso incidentale contro l'atto provinciale del 12 gennaio 2026, nella parte in cui affermava la perdurante efficacia dell'ordinanza provinciale n. 99 del 6 luglio 2006 e diffidava il Comune a ripristinare gli stalli riservati ai residenti di Atrani, nonché contro gli atti provinciali presupposti e consequenziali.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto, con la cognizione sommaria propria della fase, sussistente il fumus boni iuris delle censure dei ricorrenti, ravvisando l'assenza di uno specifico parere dell'ente proprietario della strada, ritenuto necessario dall'art. 7, comma 3, del Codice della strada. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nei termini prospettati dalla parte ricorrente. Per tali ragioni ha accolto la domanda cautelare, senza definire il merito delle impugnazioni né il ricorso incidentale, e ha fissato l'udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3, d.lgs. 285/1992

    specifico parere dell’ente proprietario della strada

    Nella delibazione cautelare, il TAR ha ritenuto necessario uno specifico parere dell'ente proprietario della strada per l'adozione della disciplina degli stalli di sosta oggetto di impugnazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Norma richiamata quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'adozione di un'ordinanza comunale sulla disciplina della sosta su una strada appartenente ad altro ente richiede, secondo la delibazione del giudice, uno specifico parere dell'ente proprietario previsto dall'art. 7, comma 3, del Codice della strada.
  • L'assenza del parere dell'ente proprietario della strada integra un elemento idoneo a fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare contro l'ordinanza comunale che istituisce o riserva stalli di sosta su quella strada.
  • Quando il fumus boni iuris e il periculum in mora risultano sussistenti, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare, rinviando la definizione delle questioni di legittimità alla successiva trattazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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