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Ordinanza

Ordinanza n. 904/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Gestione Territorio n. 189 del 05.06.2026, avente ad oggetto “Procedimento per la concessione in uso a terzi dell'immobile di Via Grèe 3 adibito a impianti sportivi/bar/ristorante/pizzeria – revoca aggiudicazione al 1° classificato”, nella parte in cui: (i) revoca l'aggiudicazione della concessione in favore della ditta individuale Le Due Regine di Vicini Giacomo; (ii) aggiudica definitivamente la gestione al secondo classificato sig. Forlani Andrea;

Giustizia amministrativa202602556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di revoca dell'aggiudicazione della concessione al primo classificato e di aggiudicazione definitiva al secondo classificato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il titolare dell'impresa individuale prima classificata ha impugnato la determinazione comunale con cui è stata revocata l'aggiudicazione in suo favore della concessione in uso a terzi di un immobile comunale destinato a impianti sportivi, bar, ristorante e pizzeria, con contestuale aggiudicazione definitiva al secondo classificato. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto. Il TAR ha rilevato una irregolarità nella documentazione processuale relativa alla procura alle liti: la prima procura depositata era priva di asseverazione; la successiva recava un'attestazione di conformità, ma era priva di sottoscrizione digitale. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro la determinazione comunale, poiché la trattazione cautelare è stata rinviata per consentire la regolarizzazione della procura.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha esaminato nel merito né la legittimità della revoca dell'aggiudicazione né quella della successiva aggiudicazione al secondo classificato, e non ha deciso la domanda cautelare. Ha assegnato al ricorrente, ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della pubblicazione dell'ordinanza per regolarizzare l'asseverazione della procura alle liti. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 settembre 2026. L'ordinanza dispone l'adempimento e demanda all'Amministrazione l'esecuzione, senza statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare incidentale è stata proposta ai sensi della disciplina delle misure cautelari, ma la relativa trattazione è stata rinviata.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione degli atti processuali quando ne rilevi l'irregolarità; nel caso concreto il termine è stato fissato in dieci giorni per la regolarizzazione della procura.

  • art. 136, comma 2-ter, c.p.a.

    quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (…) La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento

    La copia informatica depositata telematicamente deve essere corredata dall'attestazione di conformità mediante asseverazione; solo la copia munita di tale attestazione equivale all'originale o alla copia conforme.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    È richiamato quale disciplina dell'asseverazione necessaria per attestare la conformità della copia informatica.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva un'irregolarità nella procura alle liti o nella documentazione telematica che la incorpora, deve consentire la regolarizzazione assegnando un termine perentorio ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., prima di definire il giudizio sulla domanda proposta.
  • Nel deposito telematico della copia informatica, anche per immagine, di un documento analogico detenuto in originale o in copia conforme, l'attestazione di conformità deve essere resa mediante la prescritta asseverazione; la mera attestazione priva dei requisiti formali necessari non produce l'equiparazione all'originale o alla copia conforme.
  • La rilevazione di un'irregolarità della procura processuale e la conseguente assegnazione di un termine perentorio di regolarizzazione giustificano il rinvio della trattazione cautelare, senza anticipare la decisione sui presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelareConcessioni e partenariato pubblico-privato
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelare

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