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Sentenza

Sentenza n. 3361/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: i) della determinazione dirigenziale n. 316 del 25 giugno 2025, con cui è stata approvata l’aggiudicazione definitiva del servizio, in esito alla positiva verifica dei requisiti e alla validazione della documentazione da parte degli uffici competenti, nonché del successivo avviso di aggiudicazione del 27 giugno 2025, con il quale è stata data notizia nei sensi di legge della ridetta determinazione; ii) della determinazione dirigenziale n. 581 del 23 ottobre 2024, con cui il Comune di Albanella, in qualità di stazione appaltante qualificata per conto del Comune di Arienzo, indisse una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana per il quinquennio 2025–2029; iii) dei verbali di gara n. 1 del 13 gennaio 2025 e n. 2 del 20 gennaio 2025, con cui la stazione appaltante qualificata ha inteso rilevare la sussistenza dei requisiti di partecipazione e poi attivare il soccorso istruttorio in relazione alle carenze documentali ed informative della domanda del Consorzio Igiene Urbana Evolution e di poi ammesso la stessa, nonostante l’evidente modificazione dell’offerta e la sottoscrizione dei documenti prodotti postergata rispetto alla scadenza prevista dal bando; iv) dei verbali nn. 3 e 4, rispettivamente del 27 gennaio 2025 e del 11 febbraio 2025, con cui la Commissione ha dapprima aperto le offerte tecniche e di poi attribuito il relativo punteggio in palese violazione del punto 20.1. del disciplinare oltreché in maniera del tutto arbitraria, illogica e sproporzionata; v) del verbale n. 5 del 12 febbraio 2025, riportante la graduatoria finale e l’attribuzione del punteggio di 99,45 al Consorzio Igiene Urbana Evolution e di 93,47 al Consorzio Campale Stabile (seconda graduata); vi) della determinazione dirigenziale n. 180 del 20 febbraio 2025, con cui la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del Consorzio L’Igiene Urbana Evolution, con espressa clausola di riserva di legge, in attesa del decorso dei termini stabiliti dall’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle valutazioni di legge; vii) ove e per quanto di ragione, il bando, il disciplinare, gli elaborati progettuali, la relazione tecnica, il capitolato speciale, tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante, tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate in occasione della procedura di gara, dei provvedimenti di rettifica o modifica della lex specialis, della graduatoria finale, di tutti gli atti eventualmente inerenti alla verifica di anomalia sull’aggiudicataria ed alla verifica sul costo della manodopera; viii) in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo, ivi compresi eventuali altri verbali di gara nonché di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara in oggetto, ove lesivo ed ancorché non conosciuto; nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente sottoscritto nonché per la condanna al risarcimento danni in forma specifica mediante subentro ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente. Con il ricorso incidentale, presentato da Consorzio Igiene Urbano Evolution per l’annullamento - del par. 8.1 del Disciplinare di gara ove interpretato nel senso fatto proprio da C.C.C. Consorzio Stabile; - del par. 8.3 del Disciplinare di gara ove interpretato nel senso di richiedere che il requisito economico-finanziario debba essere maturato dal consorzio stabile, senza possibilità di cumulare i requisiti delle consorziate esecutrici; - del sub-criterio di valutazione n. 9 dell’offerta tecnica, ove interpretato nel senso di non consentire la valutazione premiale dell’esperienza maturata nel triennio 2021-2023; - in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale: del Bando, del Disciplinare di gara (doc. 1), del chiarimento del 10.2.2025 (doc. 16), di tutti i verbali di gara e di tutti i conseguenti atti della procedura di gara.

Giustizia amministrativa202503892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione definitiva e atti della procedura aperta per l'affidamento quinquennale del servizio integrato di igiene urbana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione in favore del consorzio controinteressato deducendo: violazione dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis quanto al possesso, da parte del consorzio, dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e dell'iscrizione camerale; illegittimo utilizzo dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali delle consorziate, con particolare riferimento al fatturato maturato prima della costituzione del consorzio; violazione dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 e della par condicio per avere la stazione appaltante consentito, mediante soccorso istruttorio, la produzione di documenti e una domanda di partecipazione rettificata, asseritamente modificativa dell'offerta e delle quote di esecuzione; violazione del disciplinare nella valutazione del criterio tecnico relativo alla performance, poiché sarebbe stato considerato il triennio 2021-2023 anziché quello 2020-2022; incongruità del costo della manodopera, in quanto l'offerta prevedeva un'ulteriore risorsa senza corrispondente incremento del costo del lavoro; omessa o insufficiente valutazione di un pregresso illecito professionale oggetto di procedimento penale, rilevante ai fini dell'affidabilità dell'operatore. Il consorzio aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo l'annullamento di alcune clausole del disciplinare e degli atti di gara nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto che l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali costituisca requisito soggettivo di idoneità professionale e requisito di partecipazione, ma ha interpretato la lex specialis nel senso che, per i consorzi, il requisito dovesse essere posseduto dal consorziato esecutore e non necessariamente anche dal consorzio, anche in applicazione dell'art. 67, comma 3, del d.lgs. 36/2023. L'iscrizione camerale del consorzio è stata comunque ritenuta comprovata dagli atti. Quanto al requisito economico-finanziario, il TAR ha rilevato la contraddizione interna del disciplinare tra la previsione secondo cui il requisito doveva essere posseduto dal consorzio e quella, successiva e conforme all'art. 67, comma 2, lett. a), che consentiva il computo cumulativo dei requisiti posseduti dalle consorziate; ha ritenuto prevalente quest'ultima previsione, in quanto coerente con la massima partecipazione e con la funzione pro-concorrenziale dei consorzi. Il motivo sul soccorso istruttorio è stato respinto perché i documenti prodotti riguardavano profili amministrativi e non modificavano il contenuto sostanziale dell'offerta. Il giudice ha distinto, alla luce dell'art. 101, tra soccorso integrativo, sanante, istruttorio in senso stretto e correttivo, ribadendo che solo quest'ultimo, entro il termine previsto e nei limiti stabiliti dalla norma, consente la rettifica di errori, mentre i chiarimenti sull'offerta non possono modificarne il contenuto. Il tardivo pagamento del contributo ANAC non giustificava l'esclusione automatica, essendo sproporzionata una simile conseguenza per un'obbligazione pecuniaria di modesto importo. La censura sul criterio 9 è stata respinta poiché la stazione appaltante aveva previamente chiarito che sarebbe stato valutato il triennio 2021-2023; la ricorrente non aveva impugnato il chiarimento, ma contestava soltanto la valutazione quantitativa conseguente. Anche la censura sul costo della manodopera è stata respinta: la valutazione della stazione appaltante, relativa alla congruità del costo della risorsa aggiuntiva prevista nell'offerta, non presentava manifesta illogicità. Infine, la valutazione dell'illecito professionale è stata ritenuta adeguatamente rimessa alla discrezionalità tecnico-valutativa della stazione appaltante, non essendo emersi travisamenti, macroscopici vizi motivazionali o assoluta irragionevolezza. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, essendo subordinato all'accoglimento del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000 per ciascuna delle parti vittoriose, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Disciplina i requisiti di partecipazione; nel caso concreto il giudice ha escluso che la lex specialis imponesse necessariamente al consorzio, oltre che al consorziato esecutore, il possesso dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.

  • art. 67, comma 3, d.lgs. 36/2023

    le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore

    I titoli abilitativi necessari per la partecipazione a una gara di servizi possono essere posseduti dal consorziato esecutore del consorzio stabile.

  • art. 67, comma 2, lett. a), d.lgs. 36/2023

    per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

    Consente il cumulo dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti dalle consorziate, previsione ritenuta prevalente rispetto alla contraddittoria clausola del disciplinare che richiedeva il possesso del requisito economico-finanziario al consorzio.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Disciplina le diverse forme di soccorso istruttorio; consente l'integrazione o regolarizzazione della documentazione amministrativa e chiarimenti sull'offerta, ma vieta la modifica del contenuto sostanziale dell'offerta.

  • art. 94, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Rileva ai fini della valutazione delle cause di esclusione e dell'affidabilità dell'operatore economico, rimessa nel caso concreto alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante.

  • art. 96 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla valutazione del pregresso illecito professionale e all'affidabilità dell'operatore economico.

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il costo della manodopera; il giudice ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di congruità della stazione appaltante.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Richiamato insieme ai principi generali del codice dei contratti pubblici.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Richiamato insieme ai principi generali del codice dei contratti pubblici.

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    Richiamato insieme ai principi generali del codice dei contratti pubblici.

  • art. 57, par. 3, direttiva 2014/24/UE

    Richiamato per il principio secondo cui l'esclusione automatica per il mancato pagamento tempestivo di somme di modesto importo, senza possibilità di soccorso istruttorio, sarebbe sproporzionata.

  • art. 212 d.lgs. 152/2006

    Individua l'Albo nazionale dei gestori ambientali, la cui iscrizione è stata qualificata come requisito soggettivo di idoneità professionale e titolo abilitativo.

  • art. 65, comma 2, lett. d), d.lgs. 36/2023

    Richiamato per l'individuazione dei consorzi stabili partecipanti alla procedura.

  • art. 20.1 del disciplinare di gara

    Prevedeva il criterio tecnico relativo alla performance; il giudice ha ritenuto decisivo il successivo chiarimento della stazione appaltante sul periodo di riferimento.

Massime di principio

  • Nei consorzi stabili partecipanti a gare di servizi, i titoli abilitativi e le autorizzazioni necessari per la partecipazione possono essere posseduti dal consorziato esecutore, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del d.lgs. 36/2023, salvo una chiara e inequivoca previsione della lex specialis che imponga ulteriori requisiti anche al consorzio.
  • Quando il disciplinare contiene, in materia di requisiti economico-finanziari dei consorzi stabili, previsioni contraddittorie, deve prevalere quella coerente con l'art. 67, comma 2, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e con il cumulo dei requisiti delle consorziate, in quanto funzionale alla massima partecipazione e alla concorrenza.
  • Il soccorso istruttorio disciplinato dall'art. 101 del d.lgs. 36/2023 consente di integrare o regolarizzare la documentazione amministrativa e di chiarire contenuti ambigui dell'offerta, ma non permette di modificare il contenuto sostanziale dell'offerta tecnica o economica né di rimettere in gioco una domanda originariamente inammissibile.
  • Un chiarimento della stazione appaltante non può modificare la lex specialis, ma può specificarne il significato quando la regola risulti oscura; se il chiarimento pregiudica la posizione di un concorrente, quest'ultimo deve impugnarlo tempestivamente, non potendo limitarsi a contestare gli effetti valutativi successivamente prodotti.
  • La valutazione della congruità del costo della manodopera e quella dell'affidabilità dell'operatore per possibile grave illecito professionale appartengono alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sono sindacabili soltanto in presenza di travisamento, macroscopici vizi motivazionali, manifesta illogicità o assoluta irragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionaleSoccorso istruttorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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