Cassazione Penale, Sentenza n. 46764/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Genchi impugnava in cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano perché all'atto di appello non erano stati depositati né il mandato ad impugnare né la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato necessari per la notificazione del decreto di citazione a giudizio d'appello. Il ricorrente contestava tale decisione sostenendo che era stato dichiarato assente in primo grado ed era difeso d'ufficio; il difensore aveva tentato di informarlo mediante raccomandata restituita per giacenza e, non potendo ottenere un mandato specifico o l'elezione di domicilio, aveva comunque proposto appello nell'interesse dell'assistito. Denunciava violazione del diritto di difesa e censurava la legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., nella fattispecie di imputato assente e difeso d'ufficio che non ha mai intrattenuto contatti col difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter c.p.p., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della norma (la sentenza impugnata è del 18/04/2023). Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le disposizioni contestate non sono costituzionalmente illegittime: esse regolano le modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e richiedono il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione/elezione di domicilio e, nei casi di procedimento celebrato in assenza dell'imputato, del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza. Tali prescrizioni non limitano il diritto di difesa e non contrastano con gli artt. 24, 27 e 111 Cost. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater
La norma opera come condizione di ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore e non come limitazione del potere personale dell'imputato di impugnare
art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (novellamento art. 581 c.p.p.)
Ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la modifica applicabile alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000
artt. 24, 27, 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente nella censura di incostituzionalità; la Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità che considera manifestamente infondata la questione di costituzionalità di cui sopra, ritenendo che le norme procedurali non ledano il diritto di difesa né gli altri diritti costituzionalmente garantiti menzionati
Massime di principio
- Per impugnazioni di sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, l'atto di appello deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
- Se il procedimento di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, oltre alla dichiarazione/elezione di domicilio è richiesto il deposito del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza: l'assenza di tale documento può comportare l'inammissibilità dell'appello.
- La circostanza che l'imputato sia difeso d'ufficio e non abbia avuto contatti con il difensore non esonera dal rispetto di tali formalità; la giurisprudenza di legittimità ritiene manifestamente infondata la censura di incostituzionalità di tali prescrizioni.
- In situazioni analoghe il difensore d'ufficio dovrebbe: 1) cercare di ottenere tempestivamente mandato ed elezione di domicilio; 2) documentare i tentativi di comunicazione con l'assistito (es. raccomandate, notifiche); 3) valutare la proposizione di eventuali rimedi processuali alternativi o istanze cautelari al fine di evitare l'inammissibilità per carenze formali.
- La mancata ottemperanza alle prescrizioni formali può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche condanne alle spese e a somme per la Cassa delle ammende; pertanto è necessario porre attenzione alle condizioni di ammissibilità formale prima di proporre ricorso.
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