Cassazione Penale, Sentenza n. 27107/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Falorni era stato condannato per estorsione aggravata per aver, in concorso con altri, costretto la dipendente Mosca della Parver s.r.l. a firmare quattro quietanze di TFR mai corrisposto, prospettandole la perdita definitiva del posto di lavoro e la mancata prosecuzione del rapporto con la nuova societa AM s.r.l. Ha impugnato la sentenza di appello eccependo: 1) illogicità della motivazione in ordine all'identificazione del male ingiusto; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (consapevolezza del proposito estorsivo); 3) inesistenza di condivisione del proposito criminoso e assenza di vantaggio personale; 4) mancanza di contributo causale personale; 5) erronea applicazione dell'aggravante delle piu persone riunite essendo egli assente al momento delle minacce.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché costituiscono ricomposizione di questioni di merito e rivalutazione delle prove, confermando l'impianto motivazionale dei giudici di merito sulla ricorrenza degli elementi dell'estorsione e sulla consapevolezza e contributo materiale di Falorni (predisposizione delle quietanze, proposta dell'operazione, incidenza sulla liberta della vittima). Tuttavia il motivo relativo all'aggravante delle piu persone riunite e stato ritenuto fondato: la normativa richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento della minaccia, e la Corte d'appello non ha dato risposta adeguata all'eccezione difensiva circa l'assenza di Falorni al momento delle minacce. Perciò la sentenza di appello e stata annullata limitatamente a tale aggravante e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Il resto della sentenza e la dichiarazione di responsabilita sono divenuti irrevocabili; la condanna (3 anni e 4 mesi di reclusione e 700 euro di multa) e stata confermata salvo il nuovo giudizio sulla aggravante.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (convertito nella L. 176/2020 e modificato dall'art. 16 del D.L. 228/2021, convertito nella L. 15/2022)
Norma richiamata per precisare che il procedimento e stato trattato con contraddittorio scritto; profilo procedurale rilevante ma non sostanziale ai fini della decisione sul merito.
art. 606, lett. e), c.p.p.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione dedotti; la Corte rileva che le doglianze attinenti alla rinnovata valutazione della prova non integrano un vizio di motivazione secondo la lettera e) se non con riferimento a vizi logici manifesti e decisivi.
art. 629, comma secondo, cod. pen.
Norma relativa all'aggravante della piu persone riunite nel reato di estorsione; interpretata dalla Corte nel senso che richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della minaccia, requisito omesso di valutazione dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- La Cassazione non puo rivedere il merito della valutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione della prova sono inammissibili salvo il rilievo di vizi logici manifesta o travisamento documentato delle fonti di prova.
- Nel reato di estorsione il 'male ingiusto' puo consistere anche nella prospettazione implicita o larvata di licenziamento o perdita del posto di lavoro; le minacce possono essere implicite o indirette e vanno valutate nel contesto concreto, considerando la posizione di forza del datore di lavoro e la situazione del mercato del lavoro.
- La responsabilita per estorsione puo fondarsi sulla partecipazione consapevole e sul contributo materiale all'operazione estorsiva (es. predisposizione di documenti), anche in assenza di vantaggio economico personale, quando e provata la condivisione del proposito criminoso.
- L'aggravante delle piu persone riunite richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e al momento della minaccia; l'assenza del singolo imputato al momento della minaccia puo escludere tale circostanza aggravante e giustifica la rimessione alla Corte territoriale per un nuovo esame.
- E possibile l'annullamento parziale della sentenza di merito (limitato a specifiche circostanze aggravanti) con conferma della restante parte della condanna, con rimessione per nuovo giudizio solo sul punto censurato.
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