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Ordinanza

Ordinanza n. 4348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, Sezione I, n. 124/2026

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva deciso sulla domanda cautelare proposta nei confronti del Ministero dell'Interno e della Questura di Frosinone. Prima della camera di consiglio, la parte appellante ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e alla camera di consiglio. Il testo non espone i motivi di censura dedotti contro l'ordinanza cautelare di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello cautelare, senza esaminare il merito delle censure né la fondatezza della domanda cautelare. Ha compensato le spese del giudizio cautelare di appello, ritenendo sussistenti giusti motivi. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società appellante e delle persone fisiche eventualmente citate, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la società appellante e le persone fisiche citate.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa all'appello cautelare depositata prima della camera di consiglio consente al giudice d'appello di prenderne atto senza procedere all'esame del merito dell'impugnazione o della domanda cautelare.
  • In presenza di giusti motivi, le spese del giudizio cautelare d'appello possono essere compensate tra le parti.
  • Quando ricorrono i presupposti di tutela della riservatezza, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti o persone fisiche citate nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelareSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

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