Ordinanza n. 4348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, Sezione I, n. 124/2026
Esito
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva deciso sulla domanda cautelare proposta nei confronti del Ministero dell'Interno e della Questura di Frosinone. Prima della camera di consiglio, la parte appellante ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e alla camera di consiglio. Il testo non espone i motivi di censura dedotti contro l'ordinanza cautelare di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello cautelare, senza esaminare il merito delle censure né la fondatezza della domanda cautelare. Ha compensato le spese del giudizio cautelare di appello, ritenendo sussistenti giusti motivi. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società appellante e delle persone fisiche eventualmente citate, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell'art. 9, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la società appellante e le persone fisiche citate.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia espressa all'appello cautelare depositata prima della camera di consiglio consente al giudice d'appello di prenderne atto senza procedere all'esame del merito dell'impugnazione o della domanda cautelare.
- In presenza di giusti motivi, le spese del giudizio cautelare d'appello possono essere compensate tra le parti.
- Quando ricorrono i presupposti di tutela della riservatezza, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti o persone fisiche citate nel provvedimento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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