Ordinanza n. 1742/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione dirigenziale n. 9610 del 28.10.2025 con la quale il Direttore Generale del Comune di Messina ha disposto la revoca della determinazione dirigenziale n. 5682 del 23.6.2025 di parziale rettifica dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale all'esito della prova scritta, nel quale era stato inserito il ricorrente, nonché la sua definitiva esclusione dal concorso avente ad oggetto: “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di agente di polizia locale - area degli istruttori.”; dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include il ricorrente; dello svolgimento della prova orale; dell'esito della prova orale ove mai nel frattempo conclusa allo stato non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti: della determinazione n. 1668 del 23.2.2026, con la quale il Direttore Generale del Comune di Messina ha approvato la graduatoria definitiva di merito del concorso avente ad oggetto: “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di agente di polizia locale – area degli istruttori.” indetto con il bando approvato con determinazione del Direttore Generale n. 2901 del 16.4.2024; della graduatoria definitiva di merito con il predetto atto approvata; della determinazione n. 884 del 3.2.2026, con la quale il Direttore Generale del Comune di Messina ha approvato la graduatoria provvisoria; della graduatoria provvisoria con il predetto atto approvata; di tutti gli atti del procedimento concorsuale, di cui si è preso atto nelle predette determinazioni dirigenziali, e quindi, tra questi: i verbali di svolgimento della prova orale con l’indicazione dei candidati giudicati idonei; la valutazione dei titoli; la formazione della graduatoria provvisoria di cui al verbale n. 24 del 28.1.2026; nonché, della dichiarazione dei vincitori e dell’assegnazione dei posti a concorso;.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione definitiva dal concorso per 100 agenti di polizia locale, nonché atti e graduatorie successive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Messina ha revocato la precedente rettifica dell'elenco degli ammessi alla prova orale, nella quale era stato incluso, disponendo la sua definitiva esclusione dal concorso. Ha inoltre contestato l'elenco degli ammessi alla prova orale, lo svolgimento e l'esito della prova orale, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria provvisoria e quella definitiva, i verbali della prova orale, la valutazione dei titoli, la formazione della graduatoria, la dichiarazione dei vincitori e l'assegnazione dei posti. Nel corso del giudizio ha chiesto un rinvio dell'udienza per consentire il deposito della documentazione relativa alla proposizione di una querela di falso davanti al Tribunale di Messina, concernente la scheda di valutazione del 31 gennaio 2025 relativa alla prova di sollevamento alla sbarra. La querela mira ad accertare la falsità dell'indicazione secondo cui la prova non sarebbe stata superata perché il candidato non avrebbe eseguito le due trazioni richieste nel tempo previsto, nonché, in via derivata, la falsità del verbale della commissione giudicatrice che ha approvato e recepito tale scheda.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.a. Ha ritenuto che il giudizio di falso abbia carattere decisivo e pregiudiziale rispetto alla controversia, poiché l'eventuale accertamento della falsità della scheda individuale di valutazione farebbe venir meno il presupposto fidefacente dell'esclusione e del verbale della commissione del 31 gennaio 2025. Il Collegio ha quindi rilevato di non poter decidere la causa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità. Ha avvertito la parte interessata che dovrà attivarsi per la prosecuzione del giudizio secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 78 c.p.a. La sospensione è stata ritenuta rilevante anche in relazione al giudizio d'appello pendente davanti al CGARS.
Norme richiamate
art. 77, comma 4, c.p.a.
non nelle condizioni di poter decidere la controversia “indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità”
Il giudizio amministrativo deve essere sospeso quando la decisione dipende dall'accertamento della falsità di un documento, devoluto al giudice ordinario mediante querela di falso.
art. 78 c.p.a.
Disciplina le modalità e la tempistica per la prosecuzione del giudizio sospeso.
art. 73 c.p.a.
È richiamato con riguardo al rispetto dei termini a difesa e al deposito della documentazione relativa alla querela di falso.
art. 43 c.p.a.
È richiamato, unitamente agli artt. 73 e 46 c.p.a., quale base normativa della richiesta di rinvio connessa ai motivi aggiunti e al rispetto dei termini processuali.
art. 46 c.p.a.
È richiamato nel quadro delle disposizioni invocate per il rispetto dei termini a difesa.
artt. 221 e ss. c.p.c.
Disciplinano la querela di falso proposta dal ricorrente davanti al Tribunale ordinario.
art. 2700 c.c.
È indicato quale norma invocata nella querela di falso con riguardo all'efficacia probatoria dell'atto pubblico.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende in modo decisivo e pregiudiziale dall'accertamento della falsità di un documento, e il giudice amministrativo non può decidere indipendentemente da tale documento, il giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.a.
- La querela di falso relativa a una scheda individuale di valutazione può assumere carattere pregiudiziale rispetto all'impugnazione dell'esclusione da un concorso pubblico quando l'eventuale falsità del documento farebbe venir meno il presupposto dell'esclusione e del verbale della commissione che lo recepisce.
- La sospensione del giudizio amministrativo per pregiudizialità derivante da querela di falso non definisce la domanda di annullamento; la parte interessata alla prosecuzione deve riassumere o proseguire il giudizio secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 78 c.p.a.
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