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Sentenza

Sentenza del 21/06/2018 n. 2836 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Cartella di pagamento - Notifica - Termine - Fermo amministrativo di veicolo - Prescrizione del diritto di credito - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato stabilito che il termine previsto dall'art. 25 del d.lgs. 602/1973 riguarda la notifica della cartella di pagamento e non si applica, a pena di decadenza, al preavviso di fermo amministrativo. Per quest'ultimo, l'unico limite temporale è costituito dalla prescrizione del credito sottostante. Pertanto, il preavviso resta valido se notificato prima della maturazione della prescrizione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità del preavviso di fermo amministrativo notificato oltre il termine previsto dall'art. 25 del d.lgs. 602/1973 per la notifica della cartella di pagamento, sostenendo che il decorso di tale termine comportasse la decadenza del Concessionario dal potere di procedere alla riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 25 del d.lgs. 602/1973

    Il termine previsto dalla norma per la notifica della cartella di pagamento non si applica al preavviso di fermo amministrativo come termine decadenziale autonomo.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza previsto per la notifica della cartella di pagamento non può essere automaticamente esteso agli atti successivi della riscossione, come il preavviso di fermo amministrativo.
  • La tempestività del preavviso di fermo deve essere valutata principalmente alla luce del termine di prescrizione del credito, salvo l'applicazione di specifiche disposizioni normative diverse.
  • Per contestare validamente un preavviso di fermo non è sufficiente dedurre che sia stato notificato oltre il termine previsto per la cartella: occorre verificare la prescrizione del credito, eventuali atti interruttivi e la regolarità degli atti precedenti.
  • La distinzione tra decadenza e prescrizione è centrale: la decadenza riguarda il mancato esercizio di un potere entro un termine previsto dalla legge, mentre la prescrizione incide sull'estinzione del diritto di credito per il decorso del tempo.

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