Cassazione Penale, Sentenza n. 20282/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza del 13/10/2020; il ricorso puntava a rivedere la decisione della Corte d'Appello
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il reato contestato (art. 186 cod. strada, fatto del 25-04-2015) si è estinto per prescrizione. Per tale causa di estinzione non è possibile proseguire nel controllo della fondatezza dei motivi di ricorso: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è prescritto. L'estinzione comporta altresì l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata in sede penale e la competenza esclusiva del Prefetto per l'accertamento delle condizioni per l'eventuale sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. Disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
fatto del 25-4-2015 rilevato come prescritto
Il reato previsto dall'art. 186 cod. strada è stato dichiarato estinto per prescrizione in relazione alla data del fatto; la dichiarazione di estinzione impedisce la prosecuzione del processo e la verifica del merito della sentenza impugnata
art. 224, comma 3, cod. strada
L'estinzione del reato per prescrizione trasferisce al Prefetto la competenza esclusiva per l'accertamento delle condizioni di legge relative alla sanzione amministrativa accessoria; la sanzione accessoria applicata in sede penale deve essere eliminata e la relativa procedura proseguita dall'autorità amministrativa
art. 129 cpv. cod. proc. pen.
La Corte ritiene non applicabile l'art. 129, comma ultimo, non essendo risultante una delle cause di non punibilità previste da tale norma in base alle ragioni espresse nella motivazione impugnata
Giurisprudenza (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23-1-1997, Bornigia; Cass., 24-6-1996, Battaglia)
richiamate nella motivazione come principi consolidati
Richiamano il principio secondo cui, trovandosi una causa estintiva del reato, il giudice deve dichiararla immediatamente e non è possibile proseguire il processo o rinviare per ulteriori accertamenti
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, emerge che il reato è estinto per prescrizione, il giudice di cassazione deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non può rinviare il processo per riesaminare il merito.
- L'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione prevale sulla valutazione dei vizi di motivazione o delle questioni di merito: la presenza della causa estintiva impedisce la prosecuzione del procedimento penale.
- Quando il reato è estinto per prescrizione, eventuali sanzioni amministrative accessorie applicate in sede penale vanno eliminate e la competenza per accertarne l'applicabilità spetta esclusivamente al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.
- Non è possibile far valere l'art. 129, ultimo comma, per evitare la declaratoria di estinzione se non risulta chiaramente l'esistenza di una causa di non punibilità prevista da quella norma.
- In casi analoghi è opportuno verificare immediatamente i termini di prescrizione rispetto alla data del fatto e prospettare, se matura la prescrizione, la declaratoria di estinzione per ottenere l'annullamento senza rinvio e la rimozione delle sanzioni accessorie imposte in sede penale.
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