Cassazione Civile, Ordinanza n. 07376/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo tardiva e quindi inammissibile in appello l'eccezione con cui era stata contestata l'ammissibilità della prova testimoniale; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi di diritto enunciati e provveda anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda volta ad accertare che un conto corrente, formalmente intestato al convenuto, fosse in realtà solo fiduciariamente riferibile all'attore, con conseguente riconducibilità allo stesso del saldo e condanna alla restituzione delle somme che il convenuto avrebbe prelevato. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione ritenendo decisiva l'inammissibilità della prova testimoniale e presuntiva diretta a dimostrare un patto contrastante con il contratto scritto di conto corrente. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per extrapetizione e violazione dell'art. 157 c.p.c., sostenendo che la questione dell'inammissibilità/nullità della prova testimoniale non era stata tempestivamente sollevata dalla controparte e non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2722 e 2729 c.c., sostenendo che la prova era diretta a dimostrare un patto fiduciario compatibile con il regolamento contrattuale e non contrario al contenuto del conto corrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio dedotto per censurare nullità della sentenza e extrapetizione.
art. 157 c.p.c.
La nullità degli atti processuali relativi alla prova testimoniale, quando non attinenti a interessi pubblicistici, deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata e si sana per mancata tempestiva deduzione o per acquiescenza.
art. 2722 c.c.
La sua violazione, come quella dell'art. 2723 c.c. richiamata in motivazione, non è rilevabile d'ufficio se attiene a limiti oggettivi di ammissibilità della prova posti nell'interesse delle parti.
art. 2723 c.c.
Richiamato in motivazione come norma che disciplina limiti oggettivi alla prova testimoniale, la cui inosservanza è soggetta al regime di eccezione della parte interessata.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla Corte d'appello e dal ricorrente nel secondo motivo in tema di presunzioni, ma il relativo esame resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 246 c.p.c.
Citato in motivazione per analogia, a proposito dell'obbligo di eccepire tempestivamente sia l'inammissibilità sia la nullità della testimonianza, in relazione all'incapacità del testimone.
art. 267 e seguenti c.p.c.
Non citati espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- I limiti oggettivi di ammissibilità della prova testimoniale che non presidiano un interesse pubblico sono posti nell'interesse delle parti e, quindi, non possono essere rilevati d'ufficio dal giudice.
- Quando la parte intende far valere l'inammissibilità della prova testimoniale, deve eccepirla tempestivamente prima dell'ammissione del mezzo; se la prova viene comunque assunta, deve poi eccepirne la nullità nella prima difesa o istanza utile successiva, altrimenti la nullità si sana.
- L'eccezione di inammissibilità della prova e l'eccezione di nullità della prova assunta sono distinte e non possono essere sovrapposte: la prima opera ex ante, la seconda ex post, e richiedono entrambe tempestività nei rispettivi momenti.
- La violazione delle regole sulla prova testimoniale non è rilevabile d'ufficio salvo l'ipotesi in cui la prova sia diretta a dimostrare un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam, perché solo in tal caso viene in rilievo un interesse pubblicistico.
- In appello non può essere esaminata utilmente un'eccezione processuale relativa alla nullità della prova testimoniale se la stessa è stata già sanata per mancata tempestiva deduzione o per acquiescenza della parte interessata.
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