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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24111/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un’espropriazione immobiliare promossa davanti al Tribunale, la debitrice esecutata ha chiesto d’ufficio la verifica della procedura e l’estinzione del pignoramento, sostenendo il difetto di legittimazione attiva dei creditori procedente e intervenuto e la mancanza di continuità delle trascrizioni. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza e disposto la vendita del compendio pignorato. La debitrice ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi, ma il tribunale l’ha dichiarata inammissibile sia per tardività dell’atto introduttivo ex art. 617 c.p.c., sia perché le doglianze sulla legittimazione attiva dei creditori non sarebbero comunque deducibili con l’opposizione agli atti esecutivi, rimedio limitato ai vizi di regolarità degli atti del processo esecutivo. In cassazione la ricorrente ha denunciato un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., sostenendo che il ricorso introduttivo dell’opposizione fosse tempestivo, poiché depositato nel ventesimo giorno dall’atto impugnato, con applicazione della proroga al primo giorno non festivo, e ha chiesto il rinvio al giudice di merito per l’esame delle contestazioni già svolte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma: da un lato, la tardività dell’opposizione; dall’altro, l’inammissibilità, in sede di opposizione agli atti esecutivi, delle censure relative al difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale dei creditori. Poiché il ricorso per cassazione ha censurato soltanto la prima ragione e non ha attinto in modo specifico la seconda, la decisione di merito è comunque divenuta definitiva su tale autonoma motivazione, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle due controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    disciplina il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi; nel caso concreto la Corte non entra nel merito del computo del termine, perché il ricorso è comunque inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma della decisione impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per la riserva di decisione dell’ordinanza.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    evocato a sostegno del principio secondo cui, quando la sentenza impugnata è fondata su più rationes decidendi autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede, in caso di esito sfavorevole del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il dispositivo, il ricorso per cassazione deve investire specificamente tutte le ragioni poste a base della decisione; la mancata censura anche di una sola di esse determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
  • L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è rimedio circoscritto ai vizi formali o di regolarità degli atti del processo esecutivo; non è lo strumento per far valere, in via generale, contestazioni sulla legittimazione sostanziale o processuale dei creditori.
  • Nel giudizio di legittimità il controllo della tempestività dell’impugnazione non può essere esaminato quando l’impugnazione è comunque preclusa dalla presenza di una ratio decidendi autonoma non censurata.
  • In caso di ricorso inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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