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Sentenza

Sentenza n. 3432/2026 - Napoli, Sezione 6

per la declaratoria di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Pozzuoli a seguito ed in relazione all’atto di diffida inviato a mezzo PEC e assunto al protocollo dell’Ente in data 23.10.2024, con il n. 0103144, con cui si è chiesto al Comune di “porre in essere tutto quanto necessario a tutela del bene demaniale”, costituente porzione del Parco pubblico di Pozzuoli “Villa Avellino, “che continua ad essere occupato [dalla Sig.ra Iaccarino Silvana] inibendo l’utilizzo per finalità pubbliche, nonché, più in generale, a tutela dell’interesse pubblico anche economico”; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza e per la condanna ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., all’adempimento dei provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi e delle ordinanze di sgombero, ponendo fine alla illegittima occupazione di suolo demaniale, come richiesti, entro un termine non superiore a trenta giorni, con contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a..

Giustizia amministrativa202501663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Pozzuoli sull'istanza di diffida volta all'esecuzione di ordinanze di demolizione, ripristino e sgombero relative a opere abusive e all'occupazione di un'area demaniale comunale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su una diffida, protocollata il 23 ottobre 2024, con cui chiedeva di adottare ogni determinazione necessaria a tutelare un'area del Parco pubblico di Villa Avellino, asseritamente occupata senza titolo e sottratta alla pubblica fruizione. La richiesta riguardava, in particolare, l'esecuzione di precedenti ordinanze comunali di demolizione, ripristino dello stato dei luoghi e sgombero, adottate in relazione a manufatti abusivi, recinzioni e opere insistenti su area demaniale comunale sottoposta a vincolo archeologico. Il ricorrente lamentava il perdurare dell'occupazione, la mancata integrale esecuzione degli ordini repressivi e il pregiudizio derivante dalla sottrazione dell'area alla destinazione pubblica e dalla compressione del libero godimento del proprio immobile. Il Comune e la controinteressata sostenevano che le ordinanze fossero state eseguite, richiamando la rimozione dei cancelli e di alcune recinzioni, nonché altri interventi materiali, e chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente contestava la natura parziale degli interventi, rilevando la permanenza di un vano di 12 mq, di una parte della recinzione e di un manufatto destinato al ricovero di animali. Il TAR ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare l'integrale esecuzione delle ordinanze.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. La verificazione ha accertato che gran parte delle opere abusive era stata demolita e che il cancello di accesso era stato rimosso, ma che residuava una porzione di 12 mq appartenente a un manufatto di 65 mq già colpito dagli ordini di demolizione. È stata inoltre accertata la permanenza, sull'area comunale, di un manufatto in muratura e ferro adibito presumibilmente a ricovero per animali, rispetto al quale il Comune aveva dichiarato essere ancora in corso accertamenti sulla legittimità edilizia e urbanistica. Il giudice ha ritenuto non idonee a superare le risultanze della verificazione le osservazioni del Comune, qualificandole come dubitative e prive di adeguati elementi tecnici contrari. Ha quindi ordinato al Comune di Pozzuoli, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, di demolire la parte residua di 12 mq e di concludere il procedimento diretto ad accertare la liceità edilizia, urbanistica e paesaggistica del manufatto destinato al ricovero di animali, nonché la sua compatibilità con l'ordinanza di sgombero del 2019. Il TAR ha escluso che il progetto generale di riqualificazione dell'area rientrasse nell'oggetto del giudizio, trattandosi di attività ulteriore e successiva rispetto all'esecuzione degli ordini repressivi. Ha nominato, per l'eventuale inerzia del Comune, un commissario ad acta individuato nel responsabile della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania, con facoltà di delega. Le spese di lite sono state compensate; il compenso del commissario, se dovuto, è stato posto a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione e consente l'accertamento dell'obbligo di provvedere quando l'amministrazione ometta di concludere il procedimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Il Giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.

    Consente al giudice, accertata l'inerzia dell'amministrazione, di fissare un termine per l'adempimento e di nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'adozione delle misure necessarie per soddisfare la pretesa azionata, nei limiti risultanti dall'accertamento giudiziale.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa della verificazione disposta per accertare in fatto l'integrale e puntuale esecuzione delle ordinanze comunali.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione all'istanza di accertamento di conformità presentata per alcune opere edilizie; il giudizio non decide direttamente tale istanza, ma ordina al Comune di definire gli accertamenti relativi al manufatto residuo.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando l'amministrazione abbia già adottato provvedimenti repressivi e ne sia controversa l'integrale esecuzione, il giudice può accertare la residua inottemperanza e ordinare gli specifici adempimenti materiali e procedimentali ancora necessari, senza limitarsi alla verifica astratta dell'obbligo di provvedere.
  • La rimozione di alcune opere o varchi non determina il venir meno dell'obbligo di eseguire integralmente un'ordinanza di demolizione e sgombero quando la verificazione accerti la permanenza di porzioni di manufatti o di opere insistenti sull'area oggetto dell'ordine repressivo.
  • Le risultanze di una verificazione disposta dal giudice prevalgono sulle contestazioni meramente dubitative o generiche della pubblica amministrazione, quando il verificatore abbia illustrato i metodi di rilievo e le ragioni tecniche dell'accertamento.
  • Nel giudizio avente a oggetto l'esecuzione di ordinanze di demolizione, ripristino e sgombero, un eventuale progetto generale di riqualificazione ambientale, urbana o culturale dell'area costituisce attività ulteriore rispetto all'esecuzione degli ordini repressivi e non può essere imposto nell'ambito di quel thema decidendum, salvo quanto necessario per conseguire il ripristino specificamente ordinato.
  • Il giudice può nominare già con la sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'adempimento dell'amministrazione e attribuendo al commissario il potere di sostituirsi ad essa, direttamente o tramite dirigente delegato, in caso di inutile decorso del termine.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPatrimonio e alienazioniTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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