Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10754/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di riciclaggio. Con il primo motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità ex art. 648-bis c.p., ma la doglianza è stata ritenuta una mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello e già disattesi dalla Corte di merito. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma anche tale censura è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito era ritenuta immune da evidenti illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo era generico e non specifico, perché si limitava a reiterare le censure già formulate in appello senza un'effettiva critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, non scrutinabile in questa sede e comunque infondato alla luce di una motivazione di merito ritenuta adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato di riciclaggio, rispetto alla quale il ricorso non ha offerto una censura specifica della motivazione di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono materia rimessa alla valutazione del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo una motivazione manifestamente illogica o apparente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che si limiti a riproporre pedissequamente i motivi già formulati in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la critica alla motivazione deve assolvere una reale funzione argomentativa; le doglianze meramente apparenti o generiche non sono idonee a superare il controllo di legittimità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un apprezzamento di merito e può essere sindacato in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.