Cassazione Penale, Sentenza n. 03939/2026 del 30/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva accolto la richiesta di estradizione per concorso in rapina aggravata e applicato la custodia cautelare in carcere. Si deducevano: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per insufficienza di gravi indizi; violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine alla sussistenza degli indizi; violazione dell'art. 705 comma 2 lett. a) c.p.p. per mancata valutazione del rischio che il procedimento svizzero non rispetti i diritti fondamentali, sostenendo che le prove fornite sono mere congetture e insufficienti a fondare un ragionevole sospetto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la valutazione degli elementi indiziari spetta allo Stato richiedente nel suo sistema processuale, ma che l'autorità italiana deve verificare la completezza e la ragionevole evidenza degli elementi prospettati nella richiesta estradizionale. La Corte d'appello aveva richiesto informazioni supplementari alla Svizzera e aveva incorporato la risposta nella decisione: la documentazione (localizzazione utenze telefoniche, immagini di videosorveglianza che avrebbero identificato la ricorrente, modus operandi identico in 7 rapine, nonché condanna definitiva di un complice) è stata ritenuta idonea a rappresentare elementi indiziari concreti. La richiesta di immediata scarcerazione è stata respinta: la custodia cautelare è stata applicata conformemente all'art. 704 comma 3 c.p.p. e la ricorrente era già detenuta per altra causa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lettera b) cod. proc. pen.
La norma è invocata per censurare la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il controllo italiano non debba indagare pienamente la responsabilità ma verificare che la richiesta estradizionale presenti elementi idonei a ritenere probabile la commissione del reato nello Stato richiedente
art. 606 lettera e) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla sussistenza degli indizi; la Corte ha ritenuto che le prove e le informazioni supplementari fornite dalla Svizzera siano sufficienti ai fini del controllo di completezza e consistenza richiesto all'autorità italiana
art. 705 cod. proc. pen. (comma 2 lett. a))
Invocata sul punto del rischio che il procedimento straniero non rispetti i diritti fondamentali; la Corte ha giudicato che la ricorrente non abbia dimostrato elementi concreti tali da integrare un rischio reale di violazione del giusto processo nei termini richiesti dalla norma
art. 704 comma 3 cod. proc. pen.
Usata per giustificare l'applicazione della custodia cautelare contestuale alla pronuncia favorevole all'estradizione: la Corte ha confermato l'ammissibilità della misura nel caso concreto, anche se la detenuta era già in custodia per altra causa
Convenzione europea di estradizione
La Corte ha richiamato il principio per cui lo Stato richiesto non valuta nel merito la fondatezza dell'accusa secondo il sistema dello Stato richiedente, ma deve comunque accertare che la documentazione estradizionale contenga le ragioni per cui è ritenuta probabile la responsabilità dell'estradando
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; menzionata nella parte dispositiva della sentenza
Massime di principio
- In materia di estradizione lo Stato richiesto non compie un giudizio di merito finale sulla colpevolezza, ma deve verificare che la richiesta contenga elementi probatori sufficienti da rendere probabile, nel quadro del sistema processuale dello Stato richiedente, la commissione del reato.
- Se la documentazione iniziale è ritenuta insufficiente, l'autorità italiana può (e deve) richiedere informazioni supplementari allo Stato richiedente; risposte dettagliate che specifichino fonti e modalità probatorie possono sanare una prima carenza formale.
- Elementi come correlazioni nelle localizzazioni telefoniche, immagini di videosorveglianza, ripetitività del modus operandi e la condanna definitiva di un complice sono considerati elementi indiziari concreti utili a sorreggere una richiesta estradizionale.
- La mera affermazione che le prove sono "congetture" non è sufficiente: bisogna dimostrare, con elementi concreti, il rischio effettivo di violazione dei diritti fondamentali nel procedimento straniero per impedire l'estradizione ai sensi dell'art. 705 c.p.p.
- La misura cautelare (custodia in carcere) può essere confermata contestualmente alla pronuncia favorevole all'estradizione conformemente all'art. 704 c.p.p., anche se la persona è già detenuta per altra causa, salvo che non sussistano ragioni specifiche per la scarcerazione immediata.
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