Sentenza n. 235/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento degli sconosciuti provvedimenti di non ammissione alle prove scritte del “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1”; nonché per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, di tutti gli atti presupposti, connessi, inerenti e conseguenti, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato e in particolare: - in parte qua, del bando pubblicato dalla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione del Comune di Genova, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 145 Agenti di Polizia Locale – Categoria C – Posizione Economica C.1”, pubblicato sul sito web del Comune in data 18.08.2020, relativamente alla previsione di cui all'art. 5; - degli sconosciuti verbali di valutazione redatti dalla Commissione esaminatrice relativamente alle prove preselettive; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 gennaio 2021: annullamento della determinazione dirigenziale n. 2020-113.0.0.-191, della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione del Comune di Genova, adottata il 30 ottobre 2020 e resa esecutiva nel medesimo giorno, avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 145 agenti polizia municipale - categoria giuridica c – posizione economica c.1. con riserva circa l'accertamento dell'effettivo possesso da parte dei candidati che hanno dichiarato il requisito di cui all'art. 8 del bando di concorso relativo alla riserva di posti e circa il possesso dei titoli di preferenza dichiarati dai candidati che hanno conseguito il medesimo punteggio finale, in applicazione dell'art. 9 del bando di concorso”, nonché per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, di tutti gli atti presupposti, connessi, inerenti e conseguenti, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato e in particolare: - del verbale della ventiquattresima seduta della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 145 agenti polizia locale, categoria C – posizione economica C.1, in data 30.10.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alle prove scritte del concorso per 145 agenti di polizia locale, atti della preselezione e determinazione di approvazione della graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, non avendo superato la prova preselettiva, hanno impugnato il bando, gli atti della preselezione e, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale. Hanno dedotto l’indeterminatezza dell’oggetto della preselezione, poiché il bando utilizzava la congiunzione “e/o” nel riferirsi alle materie concorsuali e ai test psicoattitudinali; la mancata o tardiva predeterminazione e pubblicazione dei criteri di valutazione; l’irragionevolezza del tempo assegnato, pari a trenta minuti per quaranta quesiti; nonché l’illegittimità derivata degli atti successivi della procedura. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha qualificato la preselezione come strumento prodromico di semplificazione e accelerazione della procedura, distinto dalla prova concorsuale in senso stretto. Ne consegue che l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica nella definizione dei contenuti e delle modalità della preselezione, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti. La clausola del bando che prevedeva quesiti sulle materie concorsuali e/o test psicoattitudinali è stata ritenuta sufficientemente chiara, poiché rendeva conoscibile il possibile contenuto della prova e consentiva una scelta flessibile coerente con l’elevato numero dei candidati. È stata esclusa la violazione degli obblighi di predeterminazione dei criteri: la commissione li aveva stabiliti prima dello svolgimento della prova, indicando punteggi, penalizzazioni e durata, e li aveva comunicati uniformemente ai candidati prima dell’inizio mediante lettura in aula e consegna di un foglio istruzioni. Non era necessaria una pubblicazione con maggiore anticipo, considerata la natura automatizzata e oggettiva della correzione mediante lettura ottica. Anche la durata di trenta minuti per quaranta quesiti è stata ritenuta espressione di merito tecnico non manifestamente illogico, essendo stata motivata dall’esigenza di verificare la capacità di operare in condizioni di urgenza, coerente con le funzioni dell’agente di polizia locale. L’ammissione di 410 candidati per effetto delle parità all’ultimo posto utile e la presenza di numerosi punteggi elevati sono state considerate elementi concreti di conferma dell’adeguatezza della prova. Esclusa l’illegittimità degli atti presupposti, sono state respinte anche le censure di illegittimità derivata. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di antigiuridicità e, comunque, per assenza di allegazione e prova del danno. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
d.P.R. n. 487/1994
La disciplina della preselezione prevista dal bando è stata ritenuta non contraddittoria rispetto alle previsioni del regolamento sui concorsi pubblici.
Massime di principio
- La prova preselettiva concorsuale è uno strumento prodromico di semplificazione e accelerazione della procedura e non costituisce, in senso stretto, una prova d’esame; pertanto, le garanzie proprie delle prove concorsuali non si applicano automaticamente alla preselezione.
- Nella configurazione dei contenuti e delle modalità della prova preselettiva l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti.
- In una preselezione a quiz con correzione automatizzata è sufficiente che i criteri di valutazione siano predeterminati dalla commissione prima dello svolgimento della prova e siano comunicati uniformemente ai candidati prima dell’inizio; non è necessario che siano pubblicati con uno specifico anticipo temporale.
- La durata di una prova preselettiva a risposta multipla rientra nel merito tecnico dell’amministrazione ed è illegittima soltanto quando risulti manifestamente illogica o irragionevole; la motivazione collegata alla verifica della capacità di operare in condizioni di urgenza può risultare coerente con le funzioni del profilo professionale.
- La domanda risarcitoria per illegittimità dell’attività amministrativa non può essere accolta quando gli atti impugnati risultino legittimi, poiché manca l’antigiuridicità, e comunque richiede l’allegazione e la prova dell’effettiva consistenza del danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →