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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15459/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ha ritenuto fondato il motivo dell'ente previdenziale e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello, affinché si uniformi al principio secondo cui, nei casi di computo della contribuzione pregressa nella Gestione separata, la decorrenza del trattamento pensionistico segue la domanda di pensione e non la sola maturazione del diritto in astratto.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia riconosciuta a un assicurato che aveva chiesto il computo, nella Gestione separata, di periodi contributivi già versati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. La Corte d'appello aveva ritenuto che il diritto alla pensione fosse già maturato alla data indicata dal giudice di merito sulla base dell'anzianità contributiva e anagrafica, facendo decorrere il trattamento dal primo giorno del mese successivo a tale maturazione. L'ente previdenziale ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282, in relazione all'art. 2, commi 26 e seguenti, l. n. 335/1995, sostenendo che, poiché il computo della contribuzione pregressa nella Gestione separata avviene solo su specifica domanda, la pensione dovesse decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa e non da una data anteriore. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, eccezione respinta dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    La facoltà di computo della contribuzione pregressa nella Gestione separata richiede apposita domanda; solo da tale momento la contribuzione può essere utilizzata per la liquidazione del trattamento richiesto, con conseguente decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

  • art. 2, commi 26 e seguenti, l. n. 335/1995

    È la norma istitutiva della Gestione separata, richiamata per inquadrare il regime previdenziale applicabile al caso.

  • art. 6, comma 1, l. n. 155/1981

    La regola della decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto non si applica quando il trattamento deriva da computo ex d.m. n. 282/1996, poiché in tale ipotesi la decorrenza è ancorata alla domanda.

  • art. 22, comma 5, l. n. 153/1969

    È richiamata come regola generale del cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO e viene considerata applicabile anche alla fattispecie di computo, qualificata come ipotesi di cumulo.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La preclusione da doppia conforme opera solo per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e non per la censura di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge non è soggetta al filtro della doppia conforme.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte precisa che la doppia conforme riguarda solo il vizio di motivazione ex n. 5.

  • art. 15 l. n. 233/1990

    È richiamato solo come precedente sistematico in relazione alla disciplina del cumulo, tramite il richiamo fatto dalla giurisprudenza precedente.

Massime di principio

  • Quando la legge subordina il computo di contribuzione pregressa in una gestione previdenziale a una specifica domanda, la decorrenza del trattamento pensionistico non coincide con la mera maturazione astratta dei requisiti, ma dal momento in cui la domanda viene presentata, perché solo da allora la contribuzione pregressa entra nel montante utile alla liquidazione.
  • Nei casi in cui il computo della contribuzione pregressa realizzi sostanzialmente un cumulo tra gestioni dell'AGO, trova applicazione la regola generale sulla decorrenza prevista per il cumulo, e non quella ordinaria riferita alla sola maturazione del diritto.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso non può essere accolta se il ricorso espone in modo chiaro i fatti e la questione di diritto dedotta; inoltre, la regola della doppia conforme non preclude la censura di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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