Sentenza n. 474/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto di Archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, emesso dal Questore di Ravenna emesso e notificato il 20 maggio 2025; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti che non si sono potuti conoscere o che sopravverranno nel corso del presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, motivato dalla mancata tempestiva richiesta di proroga e dalla scadenza del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con un permesso per lavoro stagionale della durata di 150 giorni e titolare di un contratto di soggiorno per cinque mesi, ha impugnato il provvedimento di archiviazione notificato il 20 maggio 2025. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e conseguente lesione della partecipazione procedimentale, contestando che l'attività amministrativa fosse vincolata alla luce dell'obbligo di valutare gli elementi sopravvenuti previsto dall'art. 5, comma 5, d.P.R. 286/1998. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 l. 241/1990, per difetto di motivazione e per l'erronea considerazione come perentorio del termine per chiedere la proroga del permesso stagionale. Il ricorrente ha evidenziato di avere presentato il 31 gennaio 2025 una richiesta di conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato, chiedendo la verifica della disponibilità della relativa quota, poi positivamente riscontrata dal SUI di Salerno con il rilascio del nullaosta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. L'archiviazione è stata ritenuta priva di adeguata motivazione perché fondata sull'erronea presunzione che, una volta scaduto il permesso stagionale e non essendo stata richiesta tempestivamente la proroga, fosse venuto meno l'interesse al rilascio del titolo. L'interesse permaneva invece anche ai fini della conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura non aveva considerato la domanda di conversione presentata il 31 gennaio 2025 né il successivo nullaosta del SUI di Salerno. Poiché l'Amministrazione disponeva di un margine valutativo e non esercitava un potere qualificabile come vincolato, avrebbe dovuto comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, consentendo al ricorrente di rappresentare l'esistenza della domanda di conversione. L'Amministrazione è stata quindi onerata di rinnovare l'esame istruttorio dell'istanza, considerando irrilevante che il permesso stagionale non fosse stato materialmente rilasciato. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto era dovuto perché l'attività amministrativa non era vincolata e avrebbe consentito al richiedente di rappresentare l'intervenuta domanda di conversione del titolo.
art. 5, comma 5, d.P.R. 286/1998
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'obbligo di valutare gli elementi sopravvenuti nella decisione sul soggiorno.
art. 24 d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione alla disciplina del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e alla possibilità di conversione.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto carente di motivazione perché non ha considerato l'interesse alla conversione e la relativa istanza.
Massime di principio
- L'archiviazione di un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere motivata esclusivamente dalla scadenza del titolo e dalla mancata tempestiva richiesta di proroga quando permane un interesse attuale alla conversione in permesso per lavoro subordinato.
- Il termine per chiedere la proroga del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, secondo la decisione, ha natura ordinatoria e la sua scadenza non preclude automaticamente la valutazione di una domanda di conversione del titolo.
- Quando l'Amministrazione dispone di un margine valutativo e la decisione può essere influenzata da elementi sopravvenuti, il procedimento non è qualificabile come vincolato e deve essere preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.
- La motivazione del provvedimento di archiviazione deve confrontarsi con le domande e gli elementi istruttori rilevanti già sottoposti all'Amministrazione, inclusa una domanda di conversione corredata dal positivo riscontro della disponibilità della quota e dal nullaosta.
- La mancata materiale emissione del permesso di soggiorno stagionale non rende irrilevante la domanda di conversione quando il soggiorno dello straniero era regolare in forza del visto, degli adempimenti relativi all'assunzione e della ricevuta della richiesta del permesso.
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