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Sentenza

Sentenza n. 1778/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, - della valutazione, pari a 20,75/30 punti, della prova scritta della ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova; - del quesito n. 25 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a); - dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a); - di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente; per l’accertamento - del diritto della ricorrente all’attribuzione di 1 punto, in aggiunta ai 20,75 già conseguiti, per l’annullamento del quesito impugnato; - del diritto della ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a).

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione di 20,75/30 nella prova scritta, esclusione dal concorso e quesito n. 25 sul file non elaborabile da un OCR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione conseguita nella prova scritta di un concorso pubblico per il reclutamento di personale nell’Area assistenti del Ministero della Giustizia, nonché la conseguente esclusione, sostenendo che il quesito n. 25 fosse ambiguo o erroneo. Il quesito chiedeva quale file non potesse essere elaborato da un OCR, indicando come opzioni un’immagine JPEG, un documento Word e un PDF. L’Amministrazione aveva individuato come corretta la risposta relativa al documento Word, mentre la ricorrente aveva indicato il PDF. Secondo la ricorrente, anche un documento Word potrebbe essere elaborato da un OCR, come risulterebbe dal sito del produttore del software, sicché nessuna delle risposte sarebbe stata univocamente corretta. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso e hanno eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l’ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia quindi estraneo alla procedura, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti contestati. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ribadito che l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti concorsuali e nella valutazione delle risposte, sindacabile soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica. Ha tuttavia precisato che, nelle prove a risposta multipla, la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua, non potendo imporre al candidato di scegliere la risposta semplicemente meno errata o più approssimativamente accettabile. Applicando tali criteri, il TAR ha richiamato una precedente sentenza della stessa Sezione, secondo cui l’OCR consente di convertire immagini, documenti scansionati o PDF in testo digitale modificabile, ma non può essere utilizzato per la conversione tout court di un documento Word, che è già editabile, potendo eventualmente servire solo per estrarre testo da immagini non modificabili inserite in tale documento. Il giudice ha inoltre valorizzato il verbale della Commissione del 7 novembre 2025, con cui erano state esaminate le istanze di riesame e confermata, con motivazione ampia e coerente, la correttezza del quesito. La valutazione amministrativa è stata quindi ritenuta immune da irragionevolezza e il ricorso è stato integralmente respinto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti processuali per la decisione immediata nel merito.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza precedente della stessa Sezione è stata richiamata quale precedente conforme.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La precedente sentenza della Sezione è stata richiamata con valore di precedente conforme ai fini della motivazione della decisione.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile o la risposta prescelta risulti manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, purché il ricorrente fornisca almeno un principio di prova della dedotta erroneità.
  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla i quesiti devono essere formulati in modo chiaro, completo e non ambiguo. È illegittimo un quesito che costringa il candidato a scegliere tra risposte tutte errate o tra quella meno errata e quella solo approssimativamente accettabile.
  • La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella predisposizione dei quesiti concorsuali incontra il limite della riserva di scienza: la soluzione indicata come corretta deve essere coerente con le conoscenze scientifiche e tecniche rilevanti e non può fondarsi su un’opzione manifestamente illogica.
  • La conferma della correttezza di un quesito da parte della Commissione, mediante una motivazione ampia e congruente resa all’esito dell’esame delle istanze di riesame, può concorrere a escludere profili di irragionevolezza o ambiguità, se coerente con la natura tecnica della domanda e con gli elementi conoscitivi disponibili.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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