Sentenza n. 1816/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 700/2025 emessa in data 8 aprile 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 relativamente a ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito per sei anni scolastici, ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 700/2025 del Tribunale di Milano, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a provvedere. La ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione della pronuncia. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 aprile 2025. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi sessanta giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l'esiguità degli importi, una penalità avrebbe potuto avere soltanto natura simbolica e sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del Tribunale di Milano posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La norma è richiamata quale presupposto ulteriore per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, in relazione all'esiguità degli importi, avrebbe avuto consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia sia passata in giudicato, sia stata notificata all'amministrazione e quest'ultima sia rimasta inadempiente.
- Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
- Quando l'attività affidata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in ragione dell'esiguità dell'obbligazione, avrebbe consistenza meramente simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.
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