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Sentenza

Sentenza n. 1816/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 700/2025 emessa in data 8 aprile 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 relativamente a ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito per sei anni scolastici, ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 700/2025 del Tribunale di Milano, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a provvedere. La ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione della pronuncia. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero il 15 aprile 2025. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi sessanta giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l'esiguità degli importi, una penalità avrebbe potuto avere soltanto natura simbolica e sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del Tribunale di Milano posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La norma è richiamata quale presupposto ulteriore per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, in relazione all'esiguità degli importi, avrebbe avuto consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia sia passata in giudicato, sia stata notificata all'amministrazione e quest'ultima sia rimasta inadempiente.
  • Accertati i presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
  • Quando l'attività affidata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in ragione dell'esiguità dell'obbligazione, avrebbe consistenza meramente simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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