Direttiva 2009/76
Direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa al livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica la disciplina tecnica sul livello sonoro percepito all’orecchio del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote. Fissa limiti massimi di 90 dB(A) o 86 dB(A), a seconda del metodo di prova, e stabilisce condizioni e metodi di misurazione dettagliati negli allegati. Gli Stati membri non possono negare l’omologazione né vietare vendita o uso dei trattori che rispettano tali limiti, mentre possono rifiutare i veicoli non conformi. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2010.
Norme tecniche sul livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote, ai fini dell’omologazione CE e della libera circolazione dei veicoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai trattori agricoli o forestali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, montati su pneumatici e con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. Riguarda sia l’omologazione CE sia l’omologazione nazionale, nonché la vendita, l’immatricolazione, l’immissione in circolazione e l’uso dei trattori nuovi e dei veicoli conformi/non conformi ai requisiti sul rumore al posto di guida. Sono richiamate, come quadro di riferimento, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE sul sistema di omologazione dei trattori agricoli o forestali. La direttiva è di codificazione e sostituisce la direttiva 77/311/CEE, fatti salvi i termini di attuazione e applicazione previsti nell’allegato IV, parte B.
Direttiva 2009/76/CE sul livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote
La direttiva costituisce una codificazione della disciplina già contenuta nella direttiva 77/311/CEE e coordina le prescrizioni tecniche sul rumore al posto di guida con il sistema di omologazione CE dei trattori previsto dalla direttiva 2003/37/CE. L’obiettivo è armonizzare le legislazioni nazionali per consentire l’omologazione e la circolazione dei trattori che rispettano i limiti sonori fissati a livello unionale.
Finalità e quadro normativo
La direttiva si colloca nel quadro del ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali. I considerando evidenziano che la precedente direttiva è stata oggetto di modifiche sostanziali e ripetute, rendendo opportuna una codificazione per ragioni di razionalità e chiarezza. La disciplina tecnica sulle emissioni sonore è funzionale all’applicazione della procedura di omologazione CE dei trattori.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita con precisione il campo di applicazione ai trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli, purché montati su pneumatici e con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. La disciplina incide sui profili di omologazione CE e nazionale e, per i veicoli nuovi, sulla validità dei certificati di conformità, sull’immatricolazione, sulla vendita e sull’immissione in circolazione.
Definizioni rilevanti
Ai fini della direttiva, il "trattore" è un veicolo a motore concepito essenzialmente per la trazione e per trainare, spingere, portare o azionare attrezzature, macchine o rimorchi impiegati in attività agricola o forestale. L’articolo 3 definisce inoltre la "cabina" come una struttura rigida, trasparente e non, che racchiude il conducente, lo isola dall’esterno e può restare permanentemente chiusa durante il servizio.
Limiti sonori e conseguenze sull’omologazione
Il nucleo della disciplina è nell’articolo 2. Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale se il livello sonoro all’orecchio del conducente non supera:
- 90 dB(A), misurati secondo l’allegato I;
- 86 dB(A), misurati secondo l’allegato II.
Per i veicoli non conformi, gli Stati membri non possono rilasciare l’omologazione CE e possono rifiutare l’omologazione nazionale. Per i veicoli nuovi non conformi, devono cessare di considerare validi i certificati di conformità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE e possono negare immatricolazione, vendita o immissione in circolazione.
La stessa disposizione ribadisce che i trattori conformi ai limiti non possono essere oggetto di rifiuto di omologazione né di divieto di vendita, immissione in circolazione o uso per ragioni attinenti al rumore percepito dal conducente.
Obblighi di prevenzione di indicazioni ingannevoli
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare misure affinché, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità, non vengano usati elementi tali da attribuire ai trattori caratteristiche inesistenti quanto al livello sonoro all’orecchio del conducente. Si tratta di un obbligo di risultato affidato alla disciplina nazionale, con margine di scelta sulle misure concretamente adottate.
Adeguamento al progresso tecnico
L’articolo 5 rinvia alla procedura di comitologia prevista dall’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE per gli adeguamenti tecnici degli allegati I, II e III. La direttiva lascia quindi agli sviluppi tecnici dell’atto quadro la modifica dei requisiti di misurazione e determinazione del punto di riferimento del sedile.
Obblighi informativi degli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 6, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. L’obbligo è tipico delle direttive di armonizzazione e consente il monitoraggio dell’attuazione nazionale.
Abrogazione e regime transitorio
L’articolo 7 abroga la direttiva 77/311/CEE, ma salva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione già previsti nell’allegato IV, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferiti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato V. Nell’allegato IV sono riportati i precedenti atti e le rispettive scadenze storiche di attuazione, con richiamo anche alla direttiva 2006/26/CE e alle sue disposizioni transitorie.
Entrata in vigore e applicazione
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1o gennaio 2010. Non è indicato un autonomo termine di recepimento nel corpo della direttiva, ma la natura dell’atto e il richiamo ai termini storici nell’allegato IV confermano la necessità di recepimento nazionale secondo le modalità previste dagli Stati membri.
Metodi di misura: contenuto tecnico degli allegati
Gli allegati I e II sono centrali per l’applicazione pratica della disciplina. Essi stabiliscono:
- l’unità di misura in dB(A);
- il tipo di fonometro da utilizzare;
- le condizioni ambientali e del veicolo durante la prova;
- il posizionamento del microfono rispetto al sedile;
- le procedure di misurazione in base alla configurazione del trattore e alla cabina.
L’allegato I prevede una metodologia che include misure in diverse marce, alla velocità più vicina a 7,5 km/h e alla massima velocità di costruzione, con eventuali prove a cabina chiusa e aperta. L’allegato II disciplina una prova diversa, basata sulla percorrenza ripetuta dello stesso percorso a velocità di prova costante e sulla misurazione al regime massimo di giri. In entrambi i casi i valori rilevati non devono superare i limiti dell’articolo 2.
Determinazione del punto di riferimento del sedile
L’allegato III è necessario per il corretto posizionamento del microfono. Definisce il punto di riferimento del sedile e descrive un dispositivo di simulazione dell’occupazione del sedile da parte del conducente, specificando anche la collocazione del sedile e l’eventuale regolazione in presenza di sospensione tarata sul peso del conducente.
Profili operativi per avvocati e commercialisti
Per gli operatori italiani la direttiva è rilevante soprattutto per:
- i procedimenti di omologazione di trattori agricoli o forestali rientranti nell’ambito tecnico dell’atto;
- la verifica documentale dei certificati di conformità e della validità ai fini dell’immatricolazione e della commercializzazione;
- la predisposizione della documentazione tecnica e pubblicitaria coerente con i limiti sonori;
- il coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento e con gli aggiornamenti tecnici adottati secondo la procedura prevista dalla direttiva 2003/37/CE.
Disposizioni principali
Definizione di trattore e ambito tecnico
L’articolo 1 definisce il "trattore" come veicolo a motore a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepito essenzialmente per la trazione e per tirare, spingere, portare o azionare attrezzature, macchine o rimorchi agricoli o forestali. La direttiva si applica solo ai trattori su pneumatici con velocità massima per costruzione tra 6 e 40 km/h.
Limiti sonori e regole per l’omologazione
L’articolo 2 vieta agli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE o nazionale per motivi relativi al livello sonoro all’orecchio del conducente se non sono superati i limiti di 90 dB(A) misurati secondo l’allegato I oppure 86 dB(A) misurati secondo l’allegato II. Per i veicoli non conformi, gli Stati membri non possono rilasciare l’omologazione CE e possono rifiutare l’omologazione nazionale. Per i veicoli nuovi non conformi, devono cessare di considerare validi i certificati di conformità ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE e possono rifiutare immatricolazione, vendita o immissione in circolazione. L’articolo 2, paragrafo 4, ribadisce il divieto di rifiuto di omologazione o di divieto di vendita, immissione in circolazione o uso se i limiti sono rispettati.
Definizione di cabina
L’articolo 3 definisce la "cabina" come qualsiasi struttura con elementi rigidi, trasparenti e non, che racchiuda il conducente, lo isoli dall’ambiente esterno e possa restare permanentemente chiusa durante il servizio.
Divieto di indicazioni ingannevoli nella vendita e nella pubblicità
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare tutte le disposizioni utili affinché, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità, non siano usati elementi idonei ad attribuire ai trattori caratteristiche inesistenti in materia di livello sonoro all’orecchio del conducente.
Adeguamento al progresso tecnico
L’articolo 5 prevede che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti degli allegati I, II e III siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
L’articolo 6 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione della direttiva 77/311/CEE e regime transitorio
L’articolo 7 abroga la direttiva 77/311/CEE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato IV, parte A, ma fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione indicati nell’allegato IV, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato V.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 8 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2010.
Destinatari
L’articolo 9 dispone che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Metodi di misura e verifica del rumore
Gli allegati I e II disciplinano in modo dettagliato unità di misura, strumentazione, condizioni di prova, posizionamento del microfono e procedimenti di misurazione. L’allegato I riguarda una procedura con il trattore in condizioni specifiche e misura del rumore nelle marce e alla massima velocità di costruzione; l’allegato II riguarda una procedura alternativa con percorrenza del percorso di prova a velocità costante e misurazione al regime massimo di giri. In entrambi i casi i valori ottenuti non devono superare i limiti dell’articolo 2.
Determinazione del punto di riferimento del sedile
L’allegato III definisce il punto di riferimento del sedile e il dispositivo da usare per simularne l’occupazione, precisando come collocare il sedile e come applicare il carico per determinare la posizione del microfono prevista negli allegati I e II.
Direttiva abrogata e termini storici di attuazione
L’allegato IV elenca la direttiva 77/311/CEE e le successive modifiche o atti collegati, indicando per ciascuno i termini di attuazione in diritto nazionale e, quando rilevante, la data di applicazione. Tra i riferimenti riportati figura la direttiva 2006/26/CE, con termine di attuazione al 31 dicembre 2006 e con ulteriori regole transitorie richiamate nella nota.
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