Ordinanza n. 279/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 614/2024 del 07.06.2024 adottata dal Tribunale di Locri, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita parziale ottemperanza dell’INPS alla sentenza del Tribunale di Locri che aveva riconosciuto tre anni di contribuzione CPDEL ai fini della riliquidazione della pensione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento, ai fini della liquidazione della pensione VOCUM, di tutti i periodi contributivi accreditati presso la gestione CPDEL dall’1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1978, condannando l’INPS alla riliquidazione della prestazione, al pagamento degli arretrati e della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991. L’INPS ha sostenuto di avere adempiuto mediante un provvedimento di riliquidazione del 9 luglio 2025, con valorizzazione dei periodi CPDEL e corresponsione degli arretrati dalla prima rata utile. Il ricorrente ha contestato l’adempimento, rilevando che sarebbero state computate soltanto 88 settimane, anziché le 156 settimane corrispondenti all’intero triennio riconosciuto dal giudicato, con una residua differenza di 68 settimane. Ha inoltre chiesto di verificare l’effettivo computo, negli arretrati, degli interessi e della rivalutazione dovuti in base alla sentenza.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha rilevato che il giudicato riconosceva tre anni di contribuzione CPDEL, corrispondenti a 156 settimane, mentre la documentazione prodotta dall’INPS rendeva controverso il numero delle settimane effettivamente computate nella riliquidazione. Ha quindi disposto, a carico dell’INPS, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il deposito di chiarimenti puntuali e documentati sul numero delle settimane contributive computate nella riliquidazione della pensione e sull’eventuale inclusione negli arretrati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria prevista dal giudicato. La decisione sulla domanda di ottemperanza è stata rinviata alla camera di consiglio del 30 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori esercitati dal giudice dell’ottemperanza.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti nel giudizio.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di chiarimenti e documentazione ai fini della decisione.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dalle singole scadenze al saldo
La maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria costituisce una componente della condanna contenuta nel giudicato e deve essere verificata anche ai fini dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione deduce di avere adempiuto ma la documentazione non consente di verificare con certezza la corrispondenza dell’attività esecutiva al contenuto del giudicato, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori a carico dell’amministrazione e rinviare la decisione sulla domanda.
- L’attività di esecuzione del giudicato deve rispettare integralmente il contenuto dispositivo della pronuncia, compresi sia il riconoscimento della posizione sostanziale accertata sia le statuizioni economiche accessorie relative agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
- Quando una pronuncia riconosce un periodo contributivo espresso in anni, ai fini della verifica dell’ottemperanza occorre accertare la corrispondenza tra il periodo riconosciuto e il numero effettivo di settimane computate dall’ente previdenziale.
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