Cassazione Civile, Ordinanza n. 17339/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una ex lavoratrice che aveva già ottenuto in un precedente giudizio una condanna generica dell'ente sanitario per omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo 7 giugno 1983 - 30 gennaio 1998. Nel giudizio definito dalla sentenza impugnata chiedeva il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra la pensione che avrebbe percepito se i contributi fossero stati regolarmente versati e quella effettivamente riscossa, oltre al danno da perdita di chance di godere di un trattamento pensionistico adeguato. Il tribunale aveva riconosciuto il danno solo per il periodo 1 gennaio 1996 - 31 ottobre 1998, assumendo che l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria ai parasubordinati decorresse dal 1 gennaio 1996 ma che l'obbligo di iscrizione all'INPS decorresse dal 1 aprile 1996. La lavoratrice appellava tale decisione e la corte d'appello, riformando il primo grado, liquidava il danno per l'intero periodo coperto dal giudicato, ma compensava integralmente le spese di entrambi i gradi ritenendo sussistente l'assoluta peculiarità della vicenda. In cassazione la ricorrente ha censurato solo il capo sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., per motivazione apparente o mancante sulla compensazione, sostenendo che la formula usata era stereotipata e non consentiva di verificare la presenza di gravi ed eccezionali ragioni; l'ASL ha resistito eccependo anche inammissibilità del ricorso e infondatezza nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, limitatamente al capo della sentenza sulla regolazione delle spese. Ha affermato che la motivazione della corte d'appello, fondata sulla sola espressione 'assoluta peculiarità della vicenda', era apodittica, stereotipata e insufficiente a integrare la motivazione richiesta per derogare alla regola della soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c. La Cassazione ha inoltre escluso l'inammissibilità del ricorso, rilevando che le censure riguardavano esclusivamente il regolamento delle spese e non richiedevano la riproduzione degli atti di causa relativi al merito. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla stessa Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame sulle spese, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro per denunciare la violazione delle norme sulla compensazione delle spese.
Richiamato quale regola della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
La deroga alla soccombenza richiede la sussistenza e l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni; la formula generica o stereotipata non basta.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esigenza di una motivazione controllabile sulla compensazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come norma sulla necessaria motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Indicato come base costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
Citato nel riepilogo dei gradi di merito per la decorrenza dell'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria ai lavoratori parasubordinati.
Indicato dalla corte d'appello quale titolo della responsabilità dell'ente per omesso versamento dei contributi previdenziali.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione costituisce deroga eccezionale alla regola della soccombenza e deve essere sorretta da una motivazione specifica, logica e coerente, idonea a rendere percepibili le concrete ragioni della deroga.
- La formula generica o di mero stile, come il semplice richiamo alla 'peculiarità' o 'particolarità' della vicenda, non soddisfa l'obbligo di motivazione richiesto per la compensazione delle spese e rende il relativo capo della sentenza censurabile in cassazione.
- Quando la censura investe esclusivamente il capo sulle spese, il ricorso per cassazione non richiede la riproduzione degli atti di causa relativi al merito, se la doglianza non mira a rivalutare la regiudicanda sostanziale.
- Se il giudice d'appello riforma, anche solo in parte, la decisione di primo grado, deve procedere a un nuovo regolamento delle spese tenendo conto dell'esito complessivo della lite; tale regolamento resta comunque soggetto al rispetto della regola della soccombenza e dell'onere di motivazione della deroga.
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