Cassazione Penale, Sentenza n. 47270/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva disposto il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Godano, sostituendo gli arresti domiciliari concessi dal G.I.P. La difesa denunciava vizio di motivazione: contraddittorietà tra le due ordinanze (il G.I.P. aveva concesso domiciliari lontano dal luogo di provenienza per 'isolare' l'imputato, il riesame li ha ritenuti inidonei), mancata considerazione della modificazione normativa introdotta dalla legge n. 47/2015 che richiederebbe un pericolo di recidiva concreto e attuale, e l'esistenza solo di precedenti risalenti; la difesa ha inoltre prodotto successiva memoria attestante che il G.I.P., nell'ambito del giudizio abbreviato, aveva poi avvicinato il luogo degli arresti domiciliari al luogo di commissione del reato.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivazione: i fatti contestati, connessi ad attività di armi e aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen., indicano spiccata pericolosità sociale e producono una presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di recidiva e dell'adeguatezza della custodia in carcere. Dal compendio investigativo emergono legami di Godano con la cosca Pullano e con ambienti criminali vibonese e milanese, la partecipazione a incontri con soggetti dediti al traffico di stupefacenti e attività inerenti armi, nonché mancanza di segni di resipiscenza e disponibilità di "coperture" trasversali. Tali circostanze giustificano la ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari (anche se in luogo diverso dal territorio di origine) e confermano la necessità della custodia in carcere. La Corte osserva inoltre che la successiva modifica del luogo di sottoposizione agli arresti domiciliari non è valutabile nel presente giudizio di legittimità. Condanna il ricorrente alle spese processuali e dispone gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Rilevata l'aggravante per reati commessi in favore di consorterie mafiose, la Corte riconduce la situazione a una presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di recidiva e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo elementi positivi contrari che qui non emergono
legge n. 47 del 2015
Richiamata dalla difesa come norma che richiederebbe la valutazione di un pericolo di recidiva "concreto e attuale"; la Corte ritiene però che, alla luce delle risultanze investigative e dell'aggravamento ex art. 416-bis.1, sussistano elementi sufficienti a prescindere dall'argomentazione della difesa
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Disposto l'adempimento degli obblighi amministrativi consequenziali all'ordinanza di rigetto e alla condanna alle spese
Massime di principio
- In ipotesi connotate da collegamenti con associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis e sue aggravanti) la valutazione cautelare beneficia di una presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di recidiva che rende più agevole l'adozione della custodia in carcere se non emergono elementi positivi contrari
- La mera collocazione degli arresti domiciliari in luogo distante dal territorio d'origine non è automaticamente idonea a garantire la funzione cautelare quando l'indagato risulti inserito in reti criminali che operano oltre il territorio di provenienza
- Per superare la presunzione favorevole alla custodia in carcere occorrono elementi concreti e attuali di attenuazione: segni di resipiscenza, assenza di ruoli operativi nel crimine, l'assenza di reti di protezione extraterritoriali o misure alternative efficaci e provate
- Modifiche successive della misura cautelare disposte dopo la proposizione di un ricorso in Cassazione difficilmente possono essere valutate ai fini del giudizio di legittimità; è preferibile allegare e dimostrare tempestivamente elementi nuovi nel grado competente o nel procedimento in corso
- Nel contestare il ripristino della custodia in carcere è strategico fornire prova solida e aggiornata dell'assenza di contatti pericolosi, della stabilità del luogo di detenzione domiciliare e di eventuali misure di controllo idonee a neutralizzare il rischio di reiterazione
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