Cassazione Penale, Sentenza n. 949/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di arresti domiciliari dal 5 maggio 2014 al 29 maggio 2014 per il reato di millantato credito aggravato. I fatti rilevavano tre rifornimenti di gasolio effettuati dall'imprenditore Spadaro Orazio a favore del militare Sassone, grazie all'intermediazione del suo superiore Primo Giovanni; il Tribunale del riesame aveva poi annullato la misura cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari e con sentenza definitiva del 10 giugno 2020 Sassone era stato assolto. La Corte territoriale aveva negato l'indennizzo ritenendo sussistente una colpa grave ostativa, motivando che il comportamento passivo del Sassone, la sua presenza reiterata ai rifornimenti e i contenuti delle intercettazioni avevano concorso a creare un quadro indiziario grave a suo carico. In Cassazione si contestava la valutazione della Corte territoriale sul punto della conoscenza o meno della condotta illecita altrui e si sosteneva l'assenza di elementi che avrebbero dovuto insospettire il ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato il principio che, nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione, non si riesamina la colpa penale ma si valuta se il comportamento del ricorrente abbia contribuito a creare, anche se in errore dell'autorità, un grave quadro indiziante tale da escludere l'indennizzo. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa la sussistenza di colpa grave del Sassone, posto che la sua posizione di appartenente alle forze dell'ordine imponeva maggiore diligenza, la sua presenza ai rifornimenti e l'atteggiamento passivo risultavano oggettivamente sospetti e non sono state offerte spiegazioni alternative. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione; la Corte interpreta che l'indennizzo può essere escluso quando è dimostrabile una colpa grave del detenuto che abbia concorso a formare il convincimento dell'autorità
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014 (Dieni), Rv. 262436
Principio che, ai fini della riparazione, rileva la condotta del ricorrente che abbia contribuito a creare il quadro indiziante, indipendentemente dalla prova della responsabilità penale
Giurisprudenza: Sez. 4, Ord. n. 45418 del 25/11/2010 (Carere), Rv. 249237
Conferma che contiguità o connivenza, pur non costituendo necessariamente responsabilità penale, possono integrare colpa grave ai fini dell'esclusione dell'indennizzo
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016 (Buccini), Rv. 266808
Il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori utilizzabili acquisiti in fase di indagine, salvo esclusione in dibattimento
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019 (Hosni), Rv. 276458
Necessità di motivazione adeguata e congrua quando si ravvisano comportamenti di eclatante negligenza o imprudenza che giustificano l'esclusione dell'indennizzo
Massime di principio
- Nelle domande di riparazione per ingiusta detenzione la Corte non rivede la responsabilità penale ma valuta se il comportamento del detenuto abbia contribuito a creare un grave quadro indiziante che giustifichi la misura: se sì, l'indennizzo può essere escluso
- Per i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine o a categorie con obblighi deontologici, è richiesto un grado di diligenza superiore: la loro condotta omissiva o passiva davanti a fatti anomali può integrare colpa grave
- La presenza reiterata e non giustificata del ricorrente in circostanze sospette e la mancata fornitura di spiegazioni alternative solide possono essere valutate come elementi ostativi all'indennizzo
- Il giudice prende in considerazione anche elementi probatori raccolti in fase di indagine (es. intercettazioni), purché non espressamente esclusi dal dibattimento
- Per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo, il ricorrente deve contestare specificamente gli elementi posti a fondamento della misura o fornire spiegazioni alternative credibili e coerenti con i fatti
- La semplice affermazione di non conoscenza della condotta illecita altrui è insufficiente se esistono elementi oggettivi che, secondo un canone di normalità, avrebbero dovuto far sorgere sospetto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 878/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 879/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 882/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 883/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 884/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 885/2023 del 13/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →