Cassazione Penale, Ordinanza n. 15816/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo di censure già valutate e respinte nei gradi di merito. Non viene riformata la decisione impugnata; consegue l'applicazione delle statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 14/03/2025. Dal testo emerge che la censura riguarda il possibile concorso tra i reati di resistenza e oltraggio ascritti al ricorrente. La Corte di cassazione rileva che il motivo ripropone questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni ritenute giuridicamente corrette e conformi ai principi di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, richiamata dalla Corte come effetto processuale automatico.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e motivate in modo logicamente e giuridicamente corretto dai giudici di merito, senza introdurre specifici vizi di legittimità.
- La deduzione sul possibile concorso tra reati già valutati in appello non è idonea a superare la soglia di ammissibilità se non evidenzia un effettivo errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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