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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18995/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

La controversia

Nel giudizio di merito era stata proposta un'azione di accertamento negativo dei debiti e di nullità delle cartelle esattoriali. La Corte d'appello, pur avendo accolto l'appello della parte contribuente/assicurata, aveva compensato per metà le spese di lite e posto la residua metà a carico dell'ente previdenziale, motivando la compensazione sul rilievo che la vittoria era derivata solo dalla declaratoria di prescrizione dei crediti, senza che il diritto sostanziale dell'ente fosse mai stato negato. Contro la statuizione sulle spese è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo: violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione delle spese processuali. In particolare, si è dedotto che la mera declaratoria di prescrizione non integra di per sé le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente per compensare, anche solo parzialmente, le spese; inoltre si è contestata la quantificazione delle spese perché inferiore ai minimi del D.M. n. 55/2014, assumendo che il valore della controversia ricadesse nello scaglione tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che le gravi ed eccezionali ragioni poste a base della compensazione non possono consistere nel solo fatto che la pretesa sia stata dichiarata prescritta, poiché la prescrizione è eccezione esercitata legittimamente nell'ambito del diritto di difesa e non sarebbe coerente penalizzare la parte vittoriosa per avere ottenuto una pronuncia di prescrizione. Ha inoltre ritenuto fondate le censure sulla liquidazione delle spese, perché il ricorrente aveva specificamente indicato la non congruità degli importi liquidati rispetto ai valori medi previsti per lo scaglione di valore applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la regolazione delle spese applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni

    Nel testo applicabile ratione temporis la compensazione totale o parziale delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificate in motivazione e non possono essere illogiche o erronee.

  • art. 24 Cost.

    L'eccezione di prescrizione rientra nell'esercizio del diritto di difesa; non può dunque fondare, da sola, una compensazione delle spese che penalizzi la parte che abbia ottenuto il riconoscimento della prescrizione.

  • D.M. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri previsti per lo scaglione di valore della controversia; se gli importi sono inferiori ai minimi o non congrui rispetto alle singole voci, la statuizione è censurabile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamata la procedura camerale non partecipata per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale richiede una motivazione effettiva e non apparente; le ragioni addotte dal giudice di merito devono essere logicamente coerenti e giuridicamente corrette, altrimenti la statuizione è censurabile in cassazione.
  • La mera circostanza che la parte vittoriosa abbia ottenuto l'accoglimento della domanda per intervenuta prescrizione non integra di per sé una "grave ed eccezionale ragione" idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • L'eccezione di prescrizione costituisce legittimo mezzo di difesa e, secondo il principio di causalità, non può essere valorizzata per penalizzare la parte che ne abbia tratto successo processuale.
  • La liquidazione delle spese deve essere confrontata con il valore della controversia e con i parametri tariffari applicabili; una censura specifica sulla non congruità degli importi può condurre alla cassazione della statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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