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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27718/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato cinque avvisi di accertamento per infedele denuncia Tarsu relativi agli anni 2008-2012, riferiti a un immobile nel Comune di Sarno, deducendo: illegittimo affidamento del servizio, mancanza di valida sottoscrizione degli atti e errata determinazione della superficie accertata e delle sanzioni. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso solo rideterminando le sanzioni. In appello la CTR aveva accolto l’impugnazione del contribuente, ritenendo invalida la sottoscrizione degli avvisi perché il Direttore Generale della società concessionaria non aveva potere di emettere atti impositivi in mancanza di documentazione che lo conferisse. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme sul processo tributario, per aver la CTR rilevato d’ufficio il difetto di delega alla sottoscrizione; 2) motivazione apparente per essersi la CTR limitata a richiamare un precedente senza autonoma valutazione; 3) erroneo richiamo a una sentenza relativa a un avviso per imposta di pubblicità; 4) erronea applicazione di un precedente fondato su normativa abrogata; 5) mancata applicazione dell’art. 21-octies l. 241/1990 agli avvisi Tarsu. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione della società.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della società ricorrente, affermando che la legittimazione all’impugnazione spetta a chi sia stato parte nel giudizio di merito. Nel merito, ha rigettato il secondo motivo, ritenendo non apparente la motivazione della CTR, che non si era limitata a un mero richiamo formale ma aveva espresso, sia pure sinteticamente, la ragione decisoria sulla invalidità della sottoscrizione. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse esaminato d’ufficio una questione nuova, cioè il difetto di delega alla sottoscrizione, non ricompresa nella doglianza originaria sulla nullità per mancanza di valida sottoscrizione e quindi introducente un ampliamento del thema decidendum; nel processo tributario la nullità dell’avviso per sottoscrizione da soggetto non legittimato non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non proposta in primo grado, non è ammissibile nei gradi successivi. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violato se il giudice decide su una questione nuova non devoluta dalle parti.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza e di nullità per motivazione solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della motivazione della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel quadro del giudizio tributario e delle regole processuali applicabili in appello.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme invocate per il riparto dell'onere della prova.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente per la sottoscrizione degli atti impositivi; la Corte evidenzia che la questione della delega alla sottoscrizione era nuova rispetto alla censura originaria.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti alle eccezioni nuove nel processo tributario.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente come norma che esclude l'annullabilità degli atti vincolati per vizi formali; motivo assorbito.

  • art. 404 c.p.c.

    richiamato in tema di tutela del terzo pretermesso, per escludere che il soggetto estraneo al giudizio possa proporre impugnazione ordinaria.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 74 d.lgs. n. 597/1993

    richiamato nei motivi terzo e quarto per contestare il richiamo a precedenti relativi a fattispecie o normativa diverse.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione non coincide automaticamente con la questione della mancanza di delega: quest’ultima, se introduce un profilo nuovo e ulteriore rispetto alla censura originaria, non può essere rilevata d’ufficio né proposta per la prima volta nei gradi successivi.
  • La motivazione della sentenza non è apparente quando, pur sintetica e anche per relationem, consente di comprendere la ratio decidendi e indica l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; è nulla solo se non rende percepibile il fondamento della decisione.
  • La legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio di merito deciso con la sentenza impugnata, a prescindere dalla titolarità sostanziale del rapporto dedotto.
  • Il soggetto rimasto estraneo al giudizio di merito che si ritenga pretermesso non può normalmente proporre impugnazione ordinaria, ma può eventualmente far valere l’inopponibilità della sentenza o ricorrere agli strumenti previsti per il terzo.
  • Nel processo tributario i limiti alle eccezioni nuove sono rigorosi: un vizio che comporti un ampliamento del thema decidendum non può essere introdotto in appello se non sia stato dedotto tempestivamente in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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