Sentenza n. 224/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2/2022 del 05.12.2022 notificato al ricorrente in data 09.12.2022 avente ad oggetto il diniego della revoca dell'ammonimento del questore di Lodi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di revoca dell'ammonimento questorile per stalking adottato nel 2014
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Lodi ha respinto la sua istanza di revoca di un precedente ammonimento questorile per stalking. Ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013, e dell'art. 21-quinquies l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo in sostanza che la cessazione delle condotte persecutorie avrebbe integrato un mutamento della situazione di fatto idoneo a giustificare la revoca dell'ammonimento. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti e dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omesso preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'ammonimento questorile per stalking, nella disciplina applicabile ratione temporis, sia un provvedimento ad efficacia istantanea e non sia quindi revocabile ai sensi dell'art. 21-quinquies l. n. 241/1990. L'ammonimento si fonda sulle condotte pregresse e sulla loro pericolosità, valutata definitivamente al momento dell'adozione; la successiva cessazione delle condotte non elimina il fatto storico già accertato e costituisce, piuttosto, il risultato dell'azione preventiva. È stata esclusa anche l'applicabilità dell'art. 21-quinquies, comma 1-bis, perché riferito alle determinazioni amministrative incidenti su rapporti negoziali. Il terzo motivo è stato respinto in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990: trattandosi di attività priva di margini di discrezionalità, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto, sicché l'omessa comunicazione di avvio e l'omesso preavviso di rigetto non determinano l'annullamento. Le spese sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento
La disciplina della revoca per mutamento delle circostanze non è applicabile all'ammonimento questorile per stalking, in quanto provvedimento ad efficacia istantanea. Il comma 1-bis non si applica perché riguarda le determinazioni amministrative incidenti su rapporti negoziali.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
l'eventuale partecipazione del signor -OMISSIS- al procedimento, non avrebbe spiegato alcuna influenza sul contenuto dell'atto
L'omessa comunicazione di avvio e l'omesso preavviso di rigetto non comportano l'annullamento quando l'amministrazione non dispone di margini di discrezionalità e il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione dell'obbligo di preavviso di rigetto è irrilevante, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, quando il provvedimento è vincolato e non era ipotizzabile una decisione diversa.
art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013
La disposizione è richiamata quale disciplina dell'ammonimento questorile, misura amministrativa preventiva e dissuasiva riferita anche alle violenze domestiche.
art. 7 l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento del diniego quando la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto influire sul contenuto vincolato dell'atto.
Massime di principio
- L'ammonimento questorile per stalking è un provvedimento ad efficacia istantanea: il suo effetto dissuasivo si esaurisce nel momento in cui il rimprovero formale viene impartito e non è configurabile una revoca per il successivo mutamento della situazione di fatto.
- La cessazione delle condotte persecutorie successive all'ammonimento non costituisce un mutamento della situazione di fatto rilevante ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, poiché non cancella le condotte pregresse né la loro pericolosità, ma rappresenta il possibile risultato dell'azione preventiva.
- L'art. 21-quinquies, comma 1-bis, l. 241/1990, relativo alle determinazioni amministrative incidenti su rapporti negoziali, non si applica alla revoca dell'ammonimento questorile, che non incide su un rapporto contrattuale durevole.
- Quando l'amministrazione non dispone di margini di discrezionalità e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, l'omessa comunicazione di avvio e l'omesso preavviso di rigetto non comportano l'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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