Ordinanza n. 1536/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale ostensione delle offerte tecniche degli operatori economici classificati prima della ricorrente, con oscuramento di parti ritenute riservate
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti del Lotto 6 di una procedura aperta per l'affidamento quadriennale di servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale e, ai sensi degli artt. 64 e 116 c.p.a., ha chiesto l'accertamento del diritto all'ostensione integrale delle offerte tecniche dei concorrenti che la precedevano in graduatoria. L'amministrazione regionale aveva trasmesso la documentazione richiesta, omettendo le parti oscurate sulla base delle dichiarazioni dei controinteressati relative alla tutela di diritti e informazioni riservate. La ricorrente ha dedotto che la conoscenza integrale delle offerte era indispensabile per verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la coerenza dei punteggi attribuiti. La controinteressata costituita ha eccepito, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'istanza di accesso endoprocessuale e ha richiamato genericamente il proprio know-how aziendale; analoghe dichiarazioni erano state rese da altri concorrenti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza ostensiva e ha ordinato all'Assessorato regionale di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, l'accesso completo alle offerte tecniche dei controinteressati. Ha ritenuto adeguatamente motivato l'interesse della ricorrente, poiché l'ostensione era funzionale all'esercizio della tutela giurisdizionale contro gli esiti della gara. Ha inoltre affermato che la dichiarazione di segreti tecnici o commerciali da parte dei controinteressati non vincola l'amministrazione, la quale deve svolgere una valutazione critica, concreta e documentata sull'effettiva sussistenza della segretezza. Il generico richiamo al know-how non è sufficiente; l'oscuramento è legittimo soltanto quando risultino specifiche informazioni segrete, dotate di valore economico e protette mediante misure ragionevolmente idonee, secondo i criteri del Codice della proprietà industriale. Nel caso concreto, la natura dei servizi di pulizia rendeva difficilmente configurabile un know-how idoneo a prevalere sulle esigenze di accesso difensivo. I profili di inammissibilità del ricorso principale sono stati riservati all'udienza pubblica già fissata. L'Assessorato è stato condannato alle spese della fase di accesso, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge; le spese sono state compensate con la parte privata costituita e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 50/2016
"vigente ratione temporis"
La disciplina dell'accesso agli atti di gara applicabile è quella vigente al momento della procedura, richiamata dal disciplinare di gara risalente al 2017.
art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
"Codice della proprietà industriale"
La segretezza commerciale rilevante ai fini dell'esclusione o limitazione dell'accesso richiede informazioni effettivamente segrete, dotate di valore economico e protette da misure ragionevolmente idonee.
Richiamato quale fondamento processuale dell'istanza ostensiva proposta nel giudizio.
Richiamato quale rito per la tutela giurisdizionale contro il diniego o la limitazione dell'accesso.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'interesse del concorrente a ottenere l'accesso alle offerte tecniche degli operatori classificati prima di esso è adeguatamente motivato quando l'ostensione è funzionale a verificare la correttezza della valutazione dell'offerta e a esercitare compiutamente la tutela giurisdizionale contro gli esiti della gara.
- La dichiarazione del concorrente di contenere segreti tecnici o commerciali non giustifica automaticamente l'oscuramento dell'offerta tecnica: l'amministrazione deve svolgere un autonomo e concreto vaglio critico sulla fondatezza e attendibilità dell'opposizione.
- L'esclusione o limitazione dell'accesso per ragioni di segretezza commerciale è legittima solo se l'amministrazione accerta, sulla base dell'offerta e di dichiarazioni motivate e comprovate, la presenza di informazioni specificamente segrete, aventi valore economico e protette da misure ragionevolmente idonee a preservarne la segretezza.
- Il generico richiamo al know-how aziendale, privo della dimostrazione concreta della segretezza commerciale delle informazioni contenute nell'offerta, non è sufficiente a impedire l'accesso difensivo.
- Nell'affidamento di servizi di pulizia, la mera natura tecnica o organizzativa dell'offerta non consente di presumere l'esistenza di un know-how commercialmente segreto idoneo a prevalere sulle esigenze di accesso funzionali alla difesa in giudizio.
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