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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5652/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame (4/5/2021) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. (15/4/2021) per concorso in rapina aggravata e ricettazione. Il ricorrente contestava la mancanza di grave quadro indiziario: gli elementi probatori erano tratti da un'annotazione di servizio e dai fotogrammi di video sorveglianza senza indicazione della tipologia delle telecamere e della sequenza temporale; mancava identificazione positiva dell'indagato (autori travisati), la sola corpulenza non poteva valere come indizio grave; l'individuazione parziale della targa era basata su immagini antecedenti e successive alla rapina e il mezzo usato durante la rapina avrebbe avuto la targa occultata; il casco visto nei fotogrammi era diverso; in perquisizione non furono rinvenuti il cappellino rosso e le scarpe segnalate; infine le intercettazioni non avrebbero rilevanza probatoria.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo reiterativo e volto a riesaminare fatti e valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base della visione delle registrazioni di videosorveglianza (che evidenziavano uno scooter Honda SH 150 con cifre della targa "143" coincidenti con il mezzo in uso al ricorrente), della coincidenza della corporatura robusta, del ritrovamento in casa di un casco identico a quello usato nella rapina, della coincidenza del fanalino posteriore rotto come elemento identificativo del mezzo e dell'esistenza di contatti telefonici tra il Di Maio e altro soggetto coinvolto. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto infondate le letture alternative proposte dal ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b) ed e))

    Richiamata come ratio dei motivi di cassazione; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità (controllo della congruenza della motivazione e rispetto dei canoni logici) e rigetta le doglianze che impongono una rinnovata valutazione del fatto.

  • art. 273 cod.proc.pen.

    Citato in relazione alla valutazione delle risultanze tratte dalle annotazioni di servizio e dagli atti istruttori; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito adeguata motivazione sul valore indiziario degli elementi anche se derivanti da tali annotazioni.

  • art. 628 c.p. comma 3 n. 1

    Norma che disciplina la rapina aggravata; presente in quanto reato contestato all'indagato; la sentenza conferma che la misura cautelare era motivata dall'esistenza di gravi indizi in relazione a tale fattispecie.

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Norma procedurale richiamata per il ricorso riassuntivo in Cassazione (sintesi dei motivi); il ricorso è stato formulato secondo tale disciplina ma ritenuto comunque ripetitivo.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicata per la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.

    Richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza a motivazione semplificata.

  • Giurisprudenza citata: Sez. Un. 22/3/2000 n. 11 (Rv.215828)

    La Corte richiama il principio che nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari il sindacato è limitato a verificare se il giudice di merito abbia dato conto adeguato delle ragioni che hanno determinato la valutazione della gravità degli indizi, senza possibilità di rinnovare la valutazione probatoria.

Massime di principio

  • In sede di riesame e in Cassazione la valutazione della gravità indiziaria è basata su un giudizio di probabilità e non su prova piena: il giudice deve motivare in maniera congrua e logica, ma il giudice di legittimità non può rielaborare i fatti o rivedere le valutazioni di merito se la motivazione risulta adeguata.
  • Elementi indiziari anche indiretti e concatenati (fotogrammi di videosorveglianza, coincidenze parziali di targa, caratteristiche del mezzo come fanalino rotto, somiglianza corporale, ritrovamento di oggetti simili e contatti telefonici) possono concorrere a costituire un "grave quadro indiziario" sufficiente per la misura cautelare.
  • La mancanza di identificazione positiva o l'assenza di alcuni oggetti riconducibili all'indagato non escludono automaticamente la sussistenza della custodia cautelare se esiste un insieme coerente di indizi.
  • Le doglianze che mirano soltanto a proporre una lettura alternativa delle prove o a riesaminare i fatti sono in genere inammissibili in Cassazione e possono comportare la condanna alle spese e sanzioni previste per ricorsi manifestamente infondati.
  • Nelle impugnazioni contro misure cautelari è fondamentale che il giudice di merito espliciti la correlazione logica tra fatti accertati e la conclusione sulla gravità degli indizi; da ciò deriva la correttezza formale della decisione e la sua resistibilità al sindacato di legittimità.

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