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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugna la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativi al 2011. L'Ufficio aveva disconosciuto i benefici della legge 398/1991 contestando il superamento del plafond di 250.000 euro, la mancata democraticità del sodalizio, lo svuotamento delle competenze degli organi collegiali e una gestione oligarchica finalizzata a vantaggi economici per gli amministratori; in conseguenza aveva riclassificato l'attività come ordinaria attività commerciale e rideterminato il reddito d'impresa (art. 73, c.1, lett. c) TUIR). L'Agenzia, in appello, ha inoltre invocato la diversa qualificazione dei proventi ai fini del plafond (includendo fatture emesse ma non incassate) richiamando la propria circolare 18/E/2018 e il D.M.; l'Associazione ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per acquiescenza e ha difeso il regime agevolato ai sensi della legge 398/1991 sostenendo che il plafond si calcola secondo il criterio di cassa (proventi effettivamente incassati) e dimostrando la democraticità e la mancanza di distribuzione di utili tramite documentazione associativa.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole all'Associazione. Motivazioni principali: 1) il termine di impugnazione è risultato tempestivo in quanto applicabile la sospensione di 9 mesi prevista dall'art. 6, c.11, D.L. 119/2018; 2) sul merito la Commissione ha ritenuto che, alla luce della lettera dell'art. 2, c.5, legge 398/1991 ("il reddito imponibile ... è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali"), il plafond deve essere valutato con riferimento ai proventi conseguiti nel periodo (criterio di cassa/incassi) e non allargato da atti regolamentari o circolari per computare fatture emesse ma non incassate; 3) l'Associazione ha prodotto documentazione idonea (statuto conforme, libro soci, verbali assemblea, fogli presenze, tesserati FIGC) a dimostrare la democraticità e la genuinità della vita associativa; le contestazioni dell'Ufficio in ordine a presunte condotte oligarchiche sono rimaste generiche e non provate. Per la particolarità della materia la Commissione ha compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 1991, n. 398 (legge 398/1991)

    art. 2, comma 5: "il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali"

    La Commissione interpreta il richiamo ai "proventi conseguiti" come criterio di cassa (incassi), non estendibile mediante regolamenti o circolari per computare fatture emesse e non incassate ai fini del plafond di 250.000 euro.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    art. 6, comma 4 (citato dall'Agenzia)

    L'Agenzia ha richiamato norme IVA e interpretazioni che ampliano il criterio di computo, ma la Commissione ha ritenuto prevalente la lettera della legge 398/1991 per il plafond.

  • Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. con modif. dalla L. 136/2018)

    art. 6, comma 11 (sospensione termini per 9 mesi)

    Applicata dalla Commissione per dichiarare tempestivo l'appello dell'Agenzia nelle controversie definibili e quindi giustificare la regolarità della notifica dell'impugnazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 68, comma 2 (citato dall'Associazione)

    Richiamato dall'Associazione in tema di effetto dell'acquiescenza e decadenze processuali; la Commissione non ha accolto l'eccezione di inammissibilità dell'appello sulla base dell'acquiescenza.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 329, comma 1 (citato dall'Associazione); art. 112 (citato dall'Agenzia)

    Art. 329 citato in relazione all'inammissibilità per acquiescenza o atti incompatibili con il diritto di impugnare; la Commissione ha ritenuto invece che non sussistessero atti idonei a configurare acquiescenza espressa. L'art. 112 è stato richiamato dall'Agenzia senza esito favorevole.

  • TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi)

    art. 73, comma 1, lett. c) e art. 148, comma 8 (citati nel procedimento)

    Art. 73 richiamato dall'Ufficio per la ricostruzione del reddito d'impresa; la Commissione però ha confermato l'applicabilità del regime agevolato 398/1991. Art. 148 c.8 considerato in relazione alla conformità dello statuto associativo.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018 e D.M. 18/5/1992

    richiamate dall'Agenzia per sostenere il computo anche delle fatture emesse e non riscosse

    La Commissione ha ritenuto che circolari e decreti ministeriali non possano sovrapporsi alla lettera della legge 398/1991 e introdurre una "terza via" fra cassa e competenza; pertanto tali atti non hanno prevalso sulla norma primaria.

Massime di principio

  • Per la legge 398/1991 il plafond per l'accesso al regime agevolato va valutato con riferimento ai "proventi conseguiti" nel periodo: la lettura restrittiva della norma favorisce il criterio di cassa (incassi) salvo diversa esplicita disposizione normativa.
  • Circolari e decreti ministeriali non possono estendere la portata di una norma primaria: se la legge non prevede il computo delle fatture emesse ma non incassate, una circolare che lo impone trova limiti nell'interpretazione giurisdizionale.
  • Le contestazioni sull'assenza di democraticità o su una gestione oligarchica richiedono prove concrete e circostanziate (mancata convocazione, vane formalità statutarie, distribuzione di utili): mere affermazioni non sono sufficienti a disconoscere lo status associativo.
  • Documentazione ordinaria dell'associazione (statuto conforme al TUIR, registro soci, verbali di assemblea, fogli presenze, tesseramenti federali) è determinante per dimostrare la genuinità della vita associativa e l'assenza di scopo di lucro.
  • La tempestività dell'impugnazione può essere influenzata da norme speciali (es. sospensione dei termini prevista dal D.L. 119/2018): verificare sempre l'operatività di eventuali sospensioni o proroghe temporali nel caso concreto prima di dedurre inammissibilità.
  • Per evitare il rischio di acquiescenza è importante che l'Amministrazione finanziaria non compia atti inequivocabili di conformità o proceda a rimborsi/iscrizioni a ruolo che possano essere interpretati come rinuncia all'impugnazione; analogamente il contribuente deve conservare e produrre documentazione che attesti la vita associativa.

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