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Sentenza

Sentenza n. 1232/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Regolamento didattico dell’Accademia -OMISSIS-; - del provvedimento del Direttore dell'Accademia, avente ad oggetto “contestazione di addebito disciplinare” a carico dello studente ricorrente, del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-; - del verbale, relativo all’audizione del ricorrente, del Direttore dell’Accademia del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-; -della delibera del Consiglio Accademico dell’Accademia -OMISSIS- del -OMISSIS- n. -OMISSIS- con la quale è stata approvata la sanzione dell’interdizione da tutti i corsi per un periodo di cinque giorni a carico dello studente; -del decreto del Direttore dell’Accademia -OMISSIS- del 1-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-; -di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28/3/2024: - del Regolamento disciplinare degli studenti dell’Accademia -OMISSIS-, prot. n. 640 del 6 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202400081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare dell'interdizione dalla frequenza di tutti i corsi per cinque giorni, unitamente agli atti del procedimento disciplinare, al regolamento didattico e, con motivi aggiunti, al regolamento disciplinare degli studenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione accademica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il regolamento didattico, la contestazione di addebito, il verbale di audizione, la delibera del Consiglio Accademico e il decreto direttoriale con cui gli è stata inflitta l'interdizione da tutti i corsi per cinque giorni, deducendo: 1) violazione dell'art. 1 della l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento, trasparenza e certezza del diritto, per l'indeterminatezza dell'art. 78 del regolamento didattico e l'assenza di criteri sufficientemente precisi per individuare le condotte sanzionabili; 2) violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del principio del giusto procedimento, per la compromissione del diritto di difesa derivante dal mancato riconoscimento dell'assistenza di un legale durante l'audizione disciplinare e per carenza di istruttoria; 3) violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935, per la mancata precisa individuazione dei fatti contestati e delle disposizioni violate, nonché eccesso di potere per motivazione apparente, illogicità, irragionevolezza, travisamento, ingiustizia manifesta e sviamento. Con motivi aggiunti ha impugnato il regolamento disciplinare degli studenti del 6 febbraio 2024, deducendone l'illegittimità derivata. I fatti contestati riguardavano atteggiamenti aggressivi, irrispettosi e prevaricatori verso due studentesse, nonché l'indicazione non veritiera della presenza di una persona nel verbale di una riunione della Consulta degli studenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. Ha escluso l'indeterminatezza del regolamento didattico, poiché l'art. 78 richiama l'art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935 e collega le sanzioni alle condotte vietate dal codice etico; inoltre, per gli studenti non è possibile tipizzare in astratto ogni comportamento disciplinarmente rilevante e non è necessaria una specifica norma per vietare pressioni, vessazioni o false attestazioni in verbali di organi istituzionali. Ha escluso la violazione del diritto di difesa: il procedimento disciplinare è amministrativo e non giurisdizionale; il ricorrente ha ricevuto la contestazione, ha avuto un termine adeguato, ha partecipato all'audizione, ha prodotto documenti e memorie, ha potuto farsi assistere nella redazione della memoria da un avvocato e ha esposto le proprie difese davanti al Consiglio Accademico. L'art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935 non prevede l'assistenza necessaria di un difensore e, in assenza di una disposizione espressa, l'organo procedente può ammettere o non ammettere il legale all'audizione senza violare il diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto sufficientemente precisa la contestazione, poiché dagli atti emergevano chiaramente le condotte aggressive e prevaricatrici verso le due studentesse e la falsa attestazione contenuta nel verbale della Consulta; il ricorrente non aveva contestato i fatti, ma li aveva soltanto qualificati come scambi dialettici e refusi. Lo sviamento non è stato provato. Quanto alla proporzionalità, la valutazione della gravità degli addebiti e della sanzione appartiene all'ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza o travisamento, non riscontrati, anche in considerazione della reiterazione delle condotte. Il Collegio ha omesso di esaminare le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità sollevate dall'Accademia perché il ricorso era comunque infondato. Ha respinto anche la domanda dell'Accademia di condanna per lite temeraria, non essendo provate mala fede o colpa grave. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 78 del Regolamento didattico dell'Accademia

    La disposizione, richiamando integralmente l'art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935, individua le sanzioni disciplinari applicabili agli studenti e deve essere letta insieme alle condotte vietate dal codice etico.

  • art. 16 R.D.L. n. 1071/1935

    Lo studente … può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal consiglio

    Disciplina le sanzioni applicabili agli studenti e le modalità di difesa nel procedimento disciplinare, prevedendo la difesa scritta o l'audizione, senza stabilire il diritto necessario all'assistenza di un difensore.

  • art. 2, comma 2, del codice etico dell'Accademia

    L’Accademia pone in essere azioni dirette a respingere e, ove necessario sanzionare, comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere nei confronti di un suo componente

    Costituisce parametro per individuare le condotte vessatorie e prevaricatrici disciplinarmente rilevanti nei confronti degli studenti.

  • art. 1 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, trasparenza e certezza del diritto; la censura è stata respinta.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    Richiamati quale fondamento delle garanzie partecipative; il TAR ha ritenuto che il contraddittorio concretamente assicurato fosse sufficiente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto precisa e adeguata la contestazione e la motivazione della sanzione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Garantisce il diritto a essere ascoltati, ad accedere al fascicolo e a ottenere una decisione motivata, ma non attribuisce di per sé il diritto di farsi accompagnare da un legale o da un'associazione studentesca nell'audizione disciplinare.

  • art. 26 c.p.a.

    La condanna per lite temeraria richiede la prova della mala fede o della colpa grave, non ravvisata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare amministrativo a carico di studenti, in assenza di una specifica previsione normativa, il diritto di difesa non comporta necessariamente il diritto all'assistenza di un difensore durante l'audizione; l'organo procedente può ammettere o non ammettere il legale, purché siano garantite contestazione, conoscenza degli atti, audizione e possibilità effettiva di presentare difese e documenti.
  • La sufficiente tipizzazione degli illeciti disciplinari degli studenti può risultare dal combinato disposto della disciplina regolamentare sulle sanzioni e delle norme del codice etico che vietano condotte vessatorie, prevaricatrici o lesive della dignità; non è necessario elencare in modo esaustivo ogni possibile comportamento sanzionabile.
  • La contestazione disciplinare è adeguatamente motivata quando individua in modo preciso le condotte materiali addebitate e consente all'incolpato di esercitare concretamente il diritto di difesa, anche se non formula una qualificazione normativa analitica distinta per ogni singolo comportamento.
  • La valutazione della gravità dei fatti e della proporzionalità della sanzione disciplinare appartiene all'ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti; la reiterazione delle condotte può giustificare una valutazione più severa.
  • La condanna per lite temeraria nel processo amministrativo non può essere pronunciata in assenza della prova della mala fede o della colpa grave del ricorrente, non bastando la mera infondatezza della domanda.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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