Sentenza n. 916/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione definitiva di un’unità operativa grossisti presso il mercato ittico comunale, nonché gli atti successivi di sub-concessione, autorizzazione alla gestione a terzi, cessione di ramo d’azienda e sospensione del termine per il rilascio di spazi precedentemente detenuti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina comunale di assegnazione definitiva dell’unità operativa grossisti presso il mercato ittico, il verbale della commissione e gli atti presupposti, deducendo che l’assegnazione alla società controinteressata fosse illegittima. Con il primo motivo ha contestato la violazione della par condicio, della lex specialis e del principio di predeterminazione dei criteri, sostenendo che il criterio cronologico di presentazione della domanda non fosse previsto dal bando. Con il secondo motivo ha contestato l’errata attribuzione dei punteggi e l’insussistenza della parità tra le offerte, sostenendo che il proprio progetto integrativo garantisse una maggiore varietà merceologica e ulteriori utilità pubbliche, tra cui l’installazione di un defibrillatore, uno spazio didattico, investimenti per almeno 80.000 euro e nuove assunzioni. Con il terzo motivo ha dedotto illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria e violazione dell’art. 37 cod. nav., sostenendo che la commissione avrebbe dovuto comparare le proposte sotto il profilo del maggiore interesse pubblico anziché ricorrere al criterio cronologico. Con il quarto motivo ha lamentato l’insufficienza della motivazione sulla parità delle offerte. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione del limite di 1.400 metri quadrati previsto dalla disciplina comunale, sostenendo che la controinteressata, già titolare di altri box, non avrebbe potuto partecipare utilmente alla procedura senza averli previamente liberati. Con il primo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il disciplinare di sub-concessione, la comunicazione comunale di inefficacia, l’autorizzazione dell’Autorità portuale e la presa d’atto della cessione di ramo d’azienda, sostenendo che l’assegnataria non avesse rispettato l’obbligo di rinunciare agli spazi eccedenti, che il termine di 180 giorni concesso dal Comune fosse privo di base normativa e che, decorso tale termine, fosse intervenuta automaticamente la decadenza delle precedenti sub-concessioni, con conseguente invalidità del subentro della cessionaria. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha contestato la nota comunale recante la sospensione del termine di 180 giorni, deducendo illegittimità derivata, assenza dei presupposti, insufficienza della motivazione, mancata trasparenza e omessa pubblicazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e entrambi gli atti di motivi aggiunti. Ha respinto l’eccezione dell’Autorità portuale relativa al difetto di legittimazione passiva, ritenendo necessaria la sua partecipazione poiché erano impugnati anche atti dell’Ente. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la successiva rinuncia della controinteressata ai vecchi box non eliminava l’interesse della ricorrente all’accertamento dell’illegittimità originaria degli atti e all’annullamento dell’assegnazione dei nuovi spazi. Nel merito, ha ritenuto legittimo il ricorso al criterio cronologico: benché non riprodotto espressamente nel bando, esso era conoscibile dal richiamo alla delibera comunale n. 292/2010, che lo prevedeva, dalla determinazione di approvazione del bando e dalla successiva comunicazione agli offerenti. Ha ritenuto insindacabile la valutazione tecnico-discrezionale della commissione sulla persistente parità, poiché la commissione aveva esaminato i progetti e verificato l’attività merceologica ritenuta mancante, individuata nella filettatura e nel lavaggio delle alici. Il criterio cronologico è stato inoltre giudicato uno strumento di spareggio più oggettivo e meno esposto a contestazioni rispetto a una nuova valutazione discrezionale dell’interesse pubblico. Il TAR ha ritenuto che l’interesse pubblico previsto dall’art. 37, comma 1, cod. nav. fosse stato concretamente declinato attraverso il bando e gli atti di gara, in funzione di trasparenza e par condicio. Ha escluso il difetto di motivazione, poiché dai verbali emergevano le ragioni della parità. Ha respinto la censura sul limite di 1.400 metri quadrati, ritenendo non ragionevole imporre la rinuncia preventiva a spazi già detenuti prima dell’esito della nuova procedura; era sufficiente l’impegno dell’operatore a liberare gli spazi eccedenti in caso di assegnazione. Ha ritenuto legittima la concessione del termine di 180 giorni e la sua sospensione, in presenza di documentate complicazioni procedurali e della sospensione della SCIA necessaria per la ristrutturazione dei locali, circostanze non imputabili alla controinteressata. Di conseguenza, ha escluso sia la decadenza dalle precedenti sub-concessioni sia l’illegittimità derivata dell’autorizzazione portuale, della presa d’atto della cessione e del subentro. La censura relativa alla mancata pubblicazione della nota di sospensione è stata qualificata, al più, come irregolarità non incidente sull’efficacia dell’atto oppure come eventuale questione riconducibile all’azione avverso il silenzio, comunque inammissibile perché l’atto era disponibile e depositato in giudizio. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori a favore del Comune e di 1.500 euro oltre accessori a favore della controinteressata; le altre spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 37 cod. nav.
Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico
Il criterio del maggiore interesse pubblico deve essere concretamente declinato, a garanzia di trasparenza e par condicio, attraverso il bando e gli atti della procedura; nel caso esaminato, la sua attuazione non imponeva una nuova valutazione discrezionale dopo la persistente parità, essendo legittimo il ricorso a un criterio cronologico oggettivo.
art. 45-bis cod. nav.
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione all’autorizzazione alla gestione a terzi e al subentro nella sub-concessione; il giudice ha escluso l’illegittimità degli atti presupposti, ritenendo legittima la sospensione del termine e insussistente la dedotta decadenza.
art. 182 cod. contr.
È stato richiamato dal giudice quale ulteriore parametro di trasparenza e par condicio nella declinazione, attraverso il bando e gli atti di gara, del criterio dell’interesse pubblico nelle procedure concessorie.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il giudice ha osservato che la censura relativa alla mancata pubblicazione della nota di sospensione avrebbe potuto, al più, riguardare un’azione avverso il silenzio, ma l’ha ritenuta inammissibile poiché l’atto era già disponibile e depositato in giudizio.
Massime di principio
- Nelle procedure per l’assegnazione di spazi in concessione, il criterio del maggiore interesse pubblico previsto dall’art. 37 cod. nav. deve essere previamente concretizzato nel bando e negli atti della procedura, così da assicurare trasparenza, conoscibilità dei criteri e par condicio.
- Il criterio cronologico può essere legittimamente utilizzato come criterio di spareggio quando risulti conoscibile attraverso il richiamo del bando agli atti regolatori e sia stato comunque portato a conoscenza dei partecipanti; esso può costituire uno strumento più oggettivo e meno contestabile rispetto a un’ulteriore valutazione discrezionale dell’interesse pubblico.
- La valutazione della commissione sulla persistente parità tra offerte costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non è sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di illogicità manifesta, travisamento o altri vizi evidenti, quando risulti che la commissione abbia esaminato gli elementi integrativi richiesti e motivato l’esito.
- Il limite quantitativo di superficie assegnabile non impone necessariamente all’operatore già titolare di altri spazi di rinunciarvi prima di partecipare a una nuova procedura, quando l’esito della procedura sia incerto; può essere sufficiente un impegno a liberare gli spazi eccedenti in caso di assegnazione.
- La proroga o sospensione del termine assegnato per liberare spazi precedentemente detenuti può essere legittima quando sia giustificata da impedimenti procedurali documentati, non imputabili al concessionario e tali da ostacolare l’immediata utilizzazione dei nuovi locali.
- La mancata pubblicazione di un atto amministrativo non determina necessariamente l’illegittimità dell’atto quando la pubblicazione non costituisca condizione della sua efficacia; la relativa censura deve comunque essere proposta mediante lo strumento processuale appropriato e non è utilmente deducibile quando l’atto sia già nella disponibilità del ricorrente.
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