Cassazione Penale, Sentenza n. 2037/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per detenzione e porto di arma clandestina (fucile monocanna cal. 22 privo di matricola, senza calcio, con colpo in canna) commesso il 27-28 giugno 2018. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa ex art. 52 c.p., sostenendo di avere estratto e usato l'arma per respingere l'aggressione di un orso e che, per la sua attività di pastore e per il rischio concreto nel bosco, era costretto a tenere l'arma con sé, pur non avendo un'autorizzazione amministrativa per il porto.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha confermato la valutazione dei giudici di merito: la legittima difesa è stata esclusa perché l'arma era stata portata fuori dal furgone in un momento antecedente al sorgere del pericolo, sicché manca la prova che il porto e l'uso dell'arma siano stati determinati dall'immediatezza del pericolo. La Corte ha ritenuto che la mera asserzione di pericolo futuro/continuativo (attività di pastore, rischio per la presenza dell'orso) non legittima di per sé la misura e non sostituisce la prova della sussistenza immediata della causa di giustificazione. Conseguentemente confermata la condanna della sentenza di merito (pena: anni 1 e mesi 6 di reclusione per detenzione e porto di arma clandestina), con condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
Dispone il quadro sanzionatorio per armi clandestine; la condotta di detenzione e porto dell'arma priva di matricola e senza autorizzazione integra il reato contestato.
art. 52 cod. pen.
La causa di giustificazione della legittima difesa richiede un pericolo attuale, concreto e imminente; il rischio futuro o astratto non è sufficiente. Nel caso, la Corte ha ritenuto che il porto antecedente al pericolo esclude la sussistenza dell'esimente.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il regime dell'assoluzione per insufficienza di prove; la sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui l'indicazione generica di un'esimente senza prove precise non legittima l'assoluzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha irrogato euro 3.000,00.
Giurisprudenza (Sez. 5 - n. 22040 del 21/02/2020, Rv. 279356, Rondanini)
Sez. 5 - n. 22040 del 21/02/2020 Rv. 279356, Rondanini
Richiamata per il principio che la mera indicazione astratta di una causa di giustificazione, priva di precise e concrete allegazioni di fatto, non autorizza l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.; l'onere probatorio grava su chi invoca l'esimente.
Massime di principio
- La legittima difesa richiede pericolo attuale, concreto e imminente: la mera previsione di un rischio futuro o continuativo non basta a giustificare il porto e l'uso di un'arma.
- Se l'arma è stata portata o è già disponibile prima che sorga il pericolo, ciò può escludere la causa di giustificazione perché non prova che l'uso sia stato imposto dall'immediatezza del pericolo.
- Chi invoca un'esimente ha l'onere di fornire elementi precisi e concreti che permettano al giudice di accertare la sussistenza immediata del pericolo; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- L'assenza di autorizzazioni amministrative per il porto d'armi non è di per sé decisiva rispetto alla legittima difesa, ma la mancanza di autorizzazione e il porto preventivo possono concorrere a escludere l'esimente se non comprovata l'immediatezza del pericolo.
- In situazioni di rischio ricorrente dovuto all'attività lavorativa (es. pastore in zone con fauna pericolosa) è consigliabile adottare misure preventive legali (ottenere autorizzazioni, utilizzare mezzi non letali, segnalare e richiedere interventi alle autorità) poiché il rischio potenziale non sostituisce la prova di una necessità difensiva immediata.
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