Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10230/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione, assumendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente mancato di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorso, però, non introduceva censure nuove rispetto a quelle già formulate in appello, ma si limitava a riproporre la medesima richiesta di esclusione della causa di non punibilità, contestando in sostanza la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse congrua e puntuale nel negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando le modalità della condotta, la durata dell'allontanamento dall'abitazione durante gli arresti domiciliari, l'intensità del dolo, il movente e un precedente per analogo reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché aspecifico: il motivo si risolveva in una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, non consentendo una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle concrete modalità della condotta, della durata dell'allontanamento, dell'intensità del dolo, del movente e dei precedenti specifici, con motivazione ritenuta congrua e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo delle concrete modalità della condotta, della durata del fatto, dell'intensità del dolo, del movente e di eventuali precedenti specifici; se tale valutazione è sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in cassazione.
  • L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondata anche sulla protrazione della condotta e sulla presenza di un precedente per analogo reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.