Cassazione Penale, Ordinanza n. 10230/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione, assumendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente mancato di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorso, però, non introduceva censure nuove rispetto a quelle già formulate in appello, ma si limitava a riproporre la medesima richiesta di esclusione della causa di non punibilità, contestando in sostanza la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse congrua e puntuale nel negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando le modalità della condotta, la durata dell'allontanamento dall'abitazione durante gli arresti domiciliari, l'intensità del dolo, il movente e un precedente per analogo reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché aspecifico: il motivo si risolveva in una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello, non consentendo una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle concrete modalità della condotta, della durata dell'allontanamento, dell'intensità del dolo, del movente e dei precedenti specifici, con motivazione ritenuta congrua e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento complessivo delle concrete modalità della condotta, della durata del fatto, dell'intensità del dolo, del movente e di eventuali precedenti specifici; se tale valutazione è sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in cassazione.
- L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondata anche sulla protrazione della condotta e sulla presenza di un precedente per analogo reato.
Come è indicizzato
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