Cassazione Penale, Sentenza n. 24382/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'appello cautelare proposto da ABC Beach contro l'ordinanza del 4/08/2022 del G.I.P., con cui era stato respinto un'istanza di revoca del sequestro preventivo. La ricorrente denunciava, in via principale, la nullità dell'ordinanza impugnata per omessa fissazione dell'udienza camerale (violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p.) e per mancata considerazione della sussistenza dell'interesse alla discussione dell'appello, posto che l'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento di revoca del 13/12/2022 avrebbe reso non definitivo quel provvedimento e dunque avrebbe preservato l'interesse della ricorrente a veder trattato il proprio gravame (su diverse ragioni rispetto a quelle che avevano portato alla revoca). La vicenda ha visto inoltre una rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, intervenuta prima dell'udienza di trattazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in conseguenza della rinuncia al ricorso effettuata dalla ricorrente tramite il suo procuratore speciale e sottoscritta anche dall'amministratore, pervenuta il 27/04/2023 prima dell'udienza. Per legge è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenendo la causa di inammissibilità riconducibile alla volontà (quindi a colpa) del ricorrente, è stato comminato altresì il pagamento di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. Il merito delle censure (omessa udienza camerale, valutazione dell'interesse) non è stato esaminato a causa della inammissibilità per rinuncia.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La ricorrente aveva denunciato la violazione dell'obbligo di fissare l'udienza camerale; la Corte non ha esaminato il merito della censura perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso a causa della rinuncia da parte del ricorrente prima dell'udienza di trattazione.
D.L. n. 137/2020
Richiamato in premessa come disciplina di riferimento per il trattamento del ricorso, contestualizza la trattazione del procedimento secondo le disposizioni emergenziali/accelerate ma non è risultata determinante rispetto alla declaratoria di inammissibilità conseguente alla rinuncia.
Giurisprudenza - Sezioni Unite
Richiamata dalla Procura come principio secondo cui la restituzione del bene (dissequestro/restituzione) determina inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse, anche se la restituzione è avvenuta a favore di soggetto diverso.
Cassazione
sent. n. 47520 del 28/09/2012
Ulteriore precedente richiamato a sostegno del principio che la cessazione dell'effetto limitativo sul diritto sulla cosa estingue l'interesse all'impugnazione.
Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, se l'inammissibilità dipende dalla volontà del ricorrente (e quindi da sua colpa), è possibile irrogare una sanzione (versamento alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Se il provvedimento cautelare (sequestro) è stato revocato e il bene è stato restituito, l'interesse ad impugnare il precedente provvedimento cautelare normalmente viene meno, rendendo l'impugnazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La proposizione di un impugnazione da parte del Pubblico Ministero avverso la revoca del sequestro può in taluni casi preservare l'interesse del soggetto che aveva subito il sequestro quando l'impugnazione del P.M. renda non definitiva la revoca; per preservare tale interesse, è utile illustrare nel ricorso come le ragioni dell'impugnazione siano concretamente diverse e idonee a mantenere il rischio di futura limitazione del diritto.
- La mancata fissazione di un'udienza camerale può essere censurata, ma se il ricorrente rinuncia al ricorso prima dell'udienza di Cassazione la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito delle censure procedurali; pertanto, evitare la rinuncia se si desidera che sia valutata la fondatezza di vizi procedurali.
- La rinuncia al ricorso prima dell'udienza comporta in genere l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; se tale rinuncia è imputabile alla volontà del ricorrente, può essere disposta la condanna alle spese e una sanzione alla Cassa delle ammende.
- In situazioni analoghe, valutare tempestivamente: a) se è intervenuta la restituzione del bene (che di norma estingue l'interesse), b) se esistono impugnazioni concorrenti che possono rendere non definitivo il dissequestro, c) se le ragioni dell'appello e quelle delle impugnazioni altrui sono diverse e giustificano la trattazione congiunta.
- Se si ritiene violato il diritto ad essere sentiti (omessa udienza camerale), documentare il pregiudizio concreto subito e chiedere comunque la rinnovazione dell'atto o il riesame, evitando al contempo atti che possano essere interpretati come rinuncia al gravame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24353/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24355/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24356/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24357/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24358/2023 del 07/06/2023
- Sentenza penale · 7 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24359/2023 del 07/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →