Cassazione Penale, Sentenza n. 11675/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze contestando l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 339, comma 1, cod. pen. con riguardo al capo b) (reato di cui all'art. 336 cod. pen.), sostenendo che la sentenza ha travisato le deposizioni di prova (in particolare del teste Siviero). Secondo il ricorrente, le prove indicano che l'imputato, dopo una prima colluttazione con la guardia giurata, si sarebbe procurato un coltello, avrebbe tagliato le bende, avrebbe brandito il coltello invocando il nome di Allah e avrebbe minacciato esplicitamente di andare a ferire/accoltellare la guardia, configurando così l'aggravante per uso di arma
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, poiché il Tribunale ha escluso l'aggravante nonostante dagli stessi accertamenti dibattimentali risultino minacce riferite all'accoltellamento e la circostanza che l'imputato brandiva "oggetti" mentre proferiva tali minacce. Perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente all'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen. e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica
Norme richiamate
art. 339 cod. pen.
L'art. 339, comma 1, è stato ritenuto dall'ufficio requirente applicabile come aggravante per l'uso/brandeggio di un'arma (coltello); la Corte ha annullato la decisione di merito nella parte in cui tale aggravante era stata esclusa per vizio di motivazione, ritenendo che gli elementi di fatto emergenti dal dibattimento potevano giustificare la sua applicazione
art. 337 cod. pen.
Norma relativa a uno dei reati per i quali l'imputato è stato dichiarato responsabile (capo a); citata come parte dell'accertamento di responsabilità penale nel merito
art. 336 cod. pen.
Norma relativa al reato indicato al capo b) per il quale il Procuratore generale contestava la mancata applicazione dell'aggravante ex art. 339; la Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame di tale aggravante rispetto a questo capo
Massime di principio
- Se il giudice di merito accerta fatti (es. brandeggio di un oggetto idoneo ad essere arma e minacce riferite all'uso di quella arma) ma poi esclude un'aggravante collegata a tali fatti senza argomentare coerentemente, la decisione può essere annullata per vizio di motivazione.
- Contraddizioni tra gli accertamenti di fatto indicati nella motivazione e la qualificazione giuridica adottata devono essere superate con una motivazione esplicita; la mera affermazione negativa senza confronto con le prove può essere ritenuta insufficiente in sede di legittimità.
- La testimonianza che documenta il procacciarsi e il brandeggio di un coltello unita a minacce esplicite costituisce elemento concreto per ritenere sussistente l'aggravante per uso di arma, salvo che la difesa non fornisca elementi contrari idonei a creare ragionevole dubbio.
- L'annullamento limitato a una specifica aggravante comporta di norma il rinvio per un nuovo giudizio circoscritto a quel punto, spesso a diverso collegio/giudice, per una rivalutazione della prova e della tipizzazione giuridica.
- In situazioni simili la difesa dovrebbe focalizzarsi sulla contestazione della attendibilità e della precisione delle deposizioni, sulla dimostrazione dell'assenza materiale dell'arma o sull'assenza dell'intento minaccioso; l'accusa dovrebbe invece puntare a mostrare coerenza tra condotte materiali e dichiarazioni testimoniali.
- Per evitare annullamenti, le decisioni di merito devono esplicitare il nesso logico tra i fatti accertati e la esclusione o applicazione delle circostanze aggravanti, indicando perché elementi apparentemente rilevanti non soddisfano la soglia probatoria richiesta.
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